01 gennaioPOMPE FUNEBRI (AZIENDE MUNICIPALIZZATE)
IstitutoIndennità di cassa o maneggio denaro
Adempimento
Le Parti convengono l'aggiornamento dei valori economici delle indennità di cui alle lett. a), f) e g) dell'art. 40 del C.C.N.L., con decorrenza 1.1.2024.
1. Indennità maneggio denaro (art. 40, lett. a)
Il comma 1 viene modificato come segue:
“Il lavoratore che regolarmente maneggia denaro contante e/o assegni per un ammontare pari a oltre 500 euro di denaro trattato al mese con rischio di oneri per errori ha diritto ad un'indennità pari a euro 3,50 per giorno effettivamente lavorato”.
2. Indennità domenicale (art. 40, lett. f)
L'art. 40 lett. f) viene modificato come segue:
“Dall’1.1.2024 ai lavoratori che per effetto dei turni di servizio siano chiamati a prestare la loro attività di domenica è corrisposta un'indennità giornaliera omnicomprensiva di 7,00 euro.”
3. Le indennità per prestazioni disagiate, salve le previsioni di cui all'art. 40, lett. g) sui lavoratori aventi diritto e sulle modalità di corresponsione, dall’1.1.2024 sono compensate come segue:
3.1. Indennità per operazioni tanatologiche: euro 10,00.
3.2. Indennità per trattamenti conservativi: euro 12,00.
3.3. Indennità esumazioni con mezzi meccanici ed estumulazioni: euro 12,00.
3.4. Indennità esumazioni senza mezzi meccanici: euro 17,00.
Le Parti si danno atto che tali aumenti corrispondono complessivamente ad un importo aggiuntivo medio pro-capite di euro 5 al mese per 12 mensilità.
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