01 gennaioAGENTI E RAPPRESENTANTI (ARTIGIANATO)
IstitutoIndennità varie
Riferimenti
Adempimento
Con Accordo del 11.2.2026 le Parti stipulanti convengono di modificare l’art. 10 (Indennità per lo scioglimento del contratto), nella parte che segue:
Capo I - Indennità di risoluzione del rapporto (Firr)
All'atto della cessazione del rapporto spetta all'agente o rappresentante una indennità, calcolata sulla base delle provvigioni annualmente maturate, secondo le misure di seguito riportate:
- Agente o rappresentante monomandatario
4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 24.000,00 annui;
2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 24.000,01 annui ed Euro 36.000,00 annui;
1% sulla quota di provvigioni eccedente Euro 36.000,00 annui
- Agente o rappresentante plurimandatario:
4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 12.000,00 annui;
2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 12.000,01 annui ed Euro 18.000,00 annui;
1% sulla quota di provvigioni eccedente Euro 18.000,00 annui.
I predetti nuovi scaglioni entrano in vigore a decorrere dall’1.1.2026.
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