1. L’adempimento in sintesi

La domanda per la prestazione di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si verifica la disoccupazione. Per il corrente anno il 31 marzo coincide con la domenica, giorno che corrisponde altresì alla festività pasquale, mentre il 1 aprile è festivo in quanto Lunedì dell’Angelo. Poiché il termine viene posticipato al primo giorno utile non festivo se coincide con una domenica o con un giorno festivo, il termine di presentazione della domanda è il 2 aprile 2024.

Attenzione: il termine è a pena di decadenza, ossia non saranno ritenute valide le domande di indennità di disoccupazione agricola presentate in data successiva.

2. Soggetti interessati

L’indennità spetta agli operai agricoli a tempo determinato (OTD) , agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) che hanno lavorato per una parte dell’anno, ai compartecipanti familiari, ai piccoli coloni e ai coltivatori diretti purché abbiano integrato fino a 51 giornate di iscrizione negli elenchi mediante versamenti volontari. E’ richiesta:

- la iscrizione negli elenchi nominativi degli operai agricoli (OTD) oppure avere svolto attività di OTI nell’anno di competenza;

- due anni di anzianità assicurativa;

- almeno 102 contributi giornalieri versati per attività dipendente agricola (anche non agricola purché sia prevalente l’attività agricola) nel biennio solare precedente la domanda.

La prevalenza del lavoro agricolo su quello non agricolo deve essere verificata in relazione ai tempi di lavoro e non ai contributi versati (messaggio Inps 6675/2013) e possono essere utilizzati, per arrivare ai 102 contributi richiesti, anche i contributi figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale. Con il messaggio Inps n. 3058 del 31 luglio 2018 sono state fornite le istruzioni circa la possibilità di trasformare, nei casi di rigetto della domanda di disoccupazione agricola per mancata prevalenza dell’attività agricola, o, viceversa, di rigetto della domanda di NASpI per accertata prevalenza delle attività agricola, l’una domanda nell’altra.

Attenzione: gli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti dalle cooperative e loro consorzi, di cui alla legge n. 240 del 1984, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, per gli eventi di disoccupazione intervenuti a far data dal 1° gennaio 2022, in caso di cessazione involontaria accedono alla NASpI (non alla disoccuapzione agricola).

Precisazioni sui lavoratori agricoli nelle aree alluvionate dell’Emilia-Romagna percettori dell’ammortizzatore unico

Con specifico riferimento agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 che hanno colpito numerosi territori dell’Emilia-Romagna, per i lavoratori subordinati del settore agricolo che hanno percepito, a fronte della impossibilità di prestare il proprio lavoro, il peculiare ammortizzatore sociale unico previsto dall’articolo 7 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, ai fini del calcolo della prestazione di disoccupazione agricola la predetta misura viene equiparata al lavoro effettivo.

La indennità economica è stata erogata ai lavoratori dipendenti del settore privato, compresi i lavoratori dipendenti del settore agricolo, impossibilitati a prestare attività lavorativa o impossibilitati in tutto o in parte a recarsi a lavoro a seguito dell’alluvione (alla data del 1 maggio 2023).

Inoltre, come specificato nella circolare INPS 26 gennaio 2024, n. 22, al fine di garantire tutele omogenee a tutti i lavoratori interessati, l’Istituto medesimo applicherà la suddetta equiparazione anche ai fini del perfezionamento del requisito contributivo. I periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico, pertanto, saranno ritenuti utili anche ai fini della maturazione delle 102 giornate di lavoro richiesto per l’accesso all’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2023.

3. Il calcolo della indennità

L’indennità è pari al 40% della retribuzione di riferimento per gli OTI ed al 30% della retribuzione effettivamente percepita per gli OTD. Dall’importo si detrare il 9% a titolo di contributo di solidarietà per ogni giorno di indennizzo e per un numero massimo di 150 giorni (la trattenuta non viene applicata agli OTI). E’ erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno di competenza della prestazione entro il limite delle 365 giornate (366 in relazione agli anni bisestili) del parametro annuo di riferimento, dal quale sono detratti i periodi di lavoro agricolo e non agricolo dipendente e autonomo, le giornate indennizzate ad altro titolo (ad esempio, per malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione) e quelle non indennizzabili (ad esempio, per espatrio definitivo). Con il pagamento dell’indennità si accredita automaticamente la contribuzione figurativa risultante dalla detrazione delle giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo dal parametro 270 (anno intero ai fini pensionistici). Le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti.

Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2024 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2023, gli importi massimi sono pari ad euro 1.321,53 (circolare INPS 29 gennaio 2024, n. 25).

4. Come fare per

Per ottenere l’indennità, il lavoratore agricolo in possesso dei requisiti deve presentare la domanda online entro il 2 aprile 2024 mediante il sito www.inps.it, tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CIE (Carta di identità elettronica 3.0) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), oppure rivolgendosi agli enti di patronato o attraverso il Contact Center.

In determinati casi si richiede la allegazione di specifica documentazione:

  • dichiarazione sostitutiva per attività di lavoro in proprio (modulo SR171) attestante il lavoro in proprio svolto con Partita IVA aperta o per attività autonoma/professionale/parasubordinata esercitata senza iscrizione nella relativa gestione;
  • il documento portatile U1 se il lavoratore ha svolto attività lavorativa agricola/non agricola in un paese comunitario;
  • la fotocopia del passaporto se il lavoratore è espatriato temporaneamente o definitivamente in paese non comunitario. In caso di espatrio temporaneo, saranno considerate indennizzabili fino ad un massimo di 90 giornate;
  • documento portatile U2 se il lavoratore ha percepito indennità di disoccupazione a carico di un'istituzione straniera;
  • modulo SR19 nel caso in cui il lavoratore sia socio di cooperative agricole.

L’indennità è pagata direttamente dall’Inps in un’unica soluzione (in genere dopo il mese di luglio). A tale fine il lavoratore interessato dovrà indicare sulla domanda la modalità di pagamento preferita accredito su c/c bancario/postale, libretto postale o carta di pagamento prepagata dotata di IBAN (il richiedente deve essere intestatario dell’ IBAN); bonifico presso lo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale ec..

Ricorsi

Il comma 3 dell’articolo 47 del DPR 30 aprile 1970, n. 639 e succ. modd. , disciplina i termini di decadenza entro i quali esercitare l’azione giudiziaria per il riconoscimento della prestazione temporanea di disoccupazione agricola. La norma prevede che il ricorrente, una volta esaurito il procedimento amministrativo, possa proporre l’azione giudiziaria entro il termine di decadenza di 1 anno. Trattasi, come rilevato dalla Corte di Cassazione, di decadenza sostanziale (non semplicemente procedimentale) ed è pertanto rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (si vedano i chiarimenti in Msg INPS 16 marzo 2018, n. 1166).

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