01 agostoGRAFICI, EDITORIALI (ARTIGIANATO)
IstitutoIndennità di funzione
Adempimento
Le Parti, con  Accordo del 15-07-2026, convengono che il penultimo capoverso dell'art. 71 in tema di indennità di funzione è da intendersi come elemento della retribuzione con incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge diretti, indiretti e differiti distinto dai minimi contrattuali. Essa non è pertanto ricompresa nell'importo indicato nelle tabelle retributive per il livello 1A. A partire dall’1.8.2026 l’indennità di funzione andrà pertanto evidenziata in cedolino paga con voce autonoma e distinta. Sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore definiti a livello aziendale. Le Parti precisano che, in ogni caso, a seguito dell'interpretazione di cui alla presente nota a verbale, nulla è dovuto a titolo di arretrati o conguagli con riferimento a periodi antecedenti alla data di decorrenza sopra indicata.
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