Capita spesso che gli eventi di malattia occorsi in un determinato anno proseguano anche nell’anno successivo; il trattamento economico a carico dell’Inps non è sempre dovuto, ma occorre verificare caso per caso.
Le indicazioni dell’Inps
Le indicazioni sono contenute nella circolare Inps 145/1993, in cui l’istituto precisa che occorre distinguere tra due casistiche principali:
- laddove al 31 dicembre dell’anno di insorgenza dell’evento, non siano stati raggiunti i 180 giorni indennizzabili (di calendario), e la malattia prosegua nell’anno successivo, questa sarà indennizzata dall’Inps per un massimo di ulteriori 180 giorni (sempre di calendario), a partire dal 1° gennaio del nuovo anno;
- laddove, al contrario, alla data del 31 dicembre dell’anno di insorgenza dell’evento, i 180 giorni siano stati raggiunti, il ripristino dell’indennità per ulteriori 180 giorni dal 1° gennaio successivo, spetterà esclusivamente se il rapporto di lavoro permarrà in essere e se saranno presenti oneri retributivi, sia pure limitati, a carico dell’azienda (Inps, circolare 144/1988).
In particolare, nel secondo caso, occorrerà verificare la regolamentazione del Ccnl di riferimento, e solo ove lo stesso preveda l’erogazione di retribuzione...

