01 settembreCONSORZI ED ENTI DI SVILUPPO INDUSTRIALE
IstitutoIndennità di trasferta
Adempimento
Indennità di trasferta
L'indennità di trasferta ricorre quando un lavoratore, la cui mansione prevalente non comprenda funzioni di mobilità nel territorio (es. autista), operi ad almeno 10km di distanza dalla propria sede di lavoro purché al di fuori del comune in cui quest'ultima è situata.
La trasferta al di fuori di tale area è autorizzata dal responsabile del settore e dà diritto ad una indennità pari ad euro 44,00, con decorrenza 1.9.2025.
Per le trasferte superiori alle 6 ore il dipendente ha diritto all'intero importo della indennità per le trasferte inferiori alle 6 ore l'importo si riduce proporzionalmente alle ore effettuate.
In alternativa all'indennità che precede è facoltà dell'azienda corrispondere direttamente mediante rimborso a piè di lista di un importo pari ad un quinto del costo del carburante. al dipendente le spese di viaggio sostenute durante il viaggio regolarmente documentate.
Le spese di viaggio, vitto, pernottamento vengono rimborsate e compensate a piè di lista in base a modalità e limiti di seguito riportati.
Le tipologie degli alberghi nonché le usuali modalità di viaggio sono definite per il personale in sede di contrattazione aziendale.
Il rimborso delle spese di trasporto comprende quelle di viaggio per e da la località di destinazione con uno dei mezzi sotto specificati e quelle di trasferimento nell'ambito della stessa località. I mezzi di trasporto consentiti sono tutti quelli pubblici ma l'utilizzo dell'aereo deve essere preventivamente e specificatamente autorizzato. È consentito anche l'uso, previa specifica autorizzazione, del proprio automezzo.
Il rimborso delle spese per l'uso della propria autovettura sarà effettuato in base alla tabella ACI in vigore per le fasce chilometriche di uso.
Il rimborso delle spese di alloggio per il pernottamento è autorizzato e riconosciuto solo quando non sia possibile raggiungere nella mattinata la sede dell'impegno di lavoro quando il dipendente è impegnato in prestazioni fuori sede al mattino successivo ovvero quando il protrarsi dell'impegno lavorativo non consenta il rientro in residenza alla sera.
Le spese per i pasti intesi come pranzo e cena sono rimborsate fino a concorrenza di euro 61,00 giornaliere con un massimale di euro 33,00 per singolo pasto, con decorrenza 1.9.2025.
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