Agevolazioni

Indicazioni contrastanti sul contributo addizionale

di E.D.F.

La relazione tecnica alla legge di Bilancio 2021 afferma che, ai fini della quantificazione della spesa del contratto di espansione è stata considerata l’applicazione di un contributo addizionale del 9% per i primi 12 mesi e 12% per i successivi 6 mesi di integrazione salariale. La relazione ha disorientato aziende e professionisti, dato che nello scorso dicembre Inps ha affermato il contrario, ma la soluzione al dubbio sembra stare nella sequenza temporale degli eventi.

Con la circolare 16/2019 il ministero del Lavoro aveva precisato che le regole del decreto 148/2015 si applicano al contratto di espansione esclusivamente per le norme espressamente richiamate. E quindi il contributo addizionale per la Cig non era dovuto.

L’ufficio legislativo del ministero, a distanza di un anno, ci ripensa e scrive all’Inps. L’istituto, con la circolare 98/2020, ha affermato che «l’integrazione straordinaria connessa al contratto di espansione soggiace all’obbligo di versamento del contributo addizionale».

Poche settimane dopo, l’ufficio legislativo del Ministero scrive ancora all’Inps comunicando di aver di cambiato idea tornando all’esclusione dal pagamento del contributo addizionale. Pertanto, l’Inps adegua le istruzioni con la circolare 143/2020 del 9 dicembre.

A fronte di tutto ciò, in via generale, si ritiene che, in caso di utilizzo della cassa integrazione nell’ambito del contratto di espansione, il contributo addizionale non sia dovuto. E questo per due ragioni:

le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2021 non modificano l’impianto normativo del contratto di espansione relativo ai criteri di riconoscimento della cassa integrazione e sulla base dei quali il ministero del Lavoro ha maturato la decisione di escludere, da ultimo, l’obbligo del contributo (Inps circolare 143/2020);

l’apparente incoerenza della circolare Inps 143/2020 rispetto alla relazione tecnica della legge di Bilancio 2021 risiede nel fatto che quest’ultima è stata redatta l’11 novembre 2020 su indicazioni Inps e quindi diverse settimane prima che il Ministero rivedesse la posizione sull’obbligatorietà del contributo, poi resa nota dall’istituto con la circolare del 9 dicembre 2020.

Quindi si tratta “semplicemente” di una mancanza di coordinamento tra il ministero e l’Inps chiamati ad affrontare lo stesso tema su tavoli diversi.

Peraltro, la circostanza che si sia tenuto conto del contributo addizionale ai fini della copertura finanziaria non dovrebbe dare luogo a un problema di scopertura del provvedimento. E questo perché, trattandosi di norma a “rubinetto”, ossia utilizzabile fino a esaurimento fondi, non si potrà mai realizzare una scopertura finanziaria, tuttalpiù le aziende avranno un plafond a disposizione inferiore di circa 20 milioni rispetto alle stime dell’Inps che peraltro, in quanto tali, sono indicative.

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