Contrattazione

Industrie metalmeccaniche: elemento perequativo con la retribuzione di giugno

Importo di 458 euro ai dipendenti in forza al 1 gennaio 2023

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di Cristian Callegaro

Con la paga di giugno, le aziende prive di contrattazione di secondo livello per la produttività che applicano il Ccnl per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti devono corrispondere ai dipendenti aventi diritto l'elemento perequativo.

Tale componente retributiva spetta ai lavoratori in forza al 1° gennaio 2023 nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso del 2022 abbiano percepito un trattamento retributivo composto soltanto da importi stabiliti dal Ccnl. Si tratta di lavoratori privi di superminimi collettivi, superminimi individuali, premi annui o altri importi: a tale ultimo riguardo, per esempio, il valore convenzionale dei fringe benefit deve essere considerato soltanto se assoggettato a contribuzione.

L'importo dell'elemento perequativo è di 485,00 euro, onnicomprensivo e non incidente sul trattamento di fine rapporto; dovrà essere corrisposto un importo inferiore, nel caso in cui il dipendente abbia percepito, nel corso del 2022, retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal Ccnl.Il calcolo della retribuzione percepita nel corso dell'anno precedente va effettuato con riferimento alla retribuzione teoricamente dovuta al lavoratore, vale a dire quella che avrebbe percepito se avesse lavorato a prescindere dai periodi in cui non ha percepito retribuzione ovvero ha percepito una retribuzione ridotta (cassa integrazione, sciopero, aspettativa, assenze non retribuite, malattia, maternità, infortunio, eccetera).

La somma è stabilita in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso del 2022; a tale riguardo, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, mese intero. Fermi restando i criteri di maturazione, nel caso di risoluzione del rapporto prima del mese di giugno, l'elemento perequativo deve essere erogato all'atto della liquidazione delle competenze.

L'elemento perequativo è a ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione, in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto come parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto. Ne consegue che lo stesso importo è assoggettato alle regole contributive (aliquote, minimali, massimali) dell'anno in corso e a tassazione corrente, sempre nell'anno in corso.

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