Industrie metalmeccaniche: elemento perequativo con la retribuzione di giugno
Con la paga di giugno 2022, le aziende prive di contrattazione di secondo livello per la produttività, che applicano il Ccnl per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti, devono corrispondere ai dipendenti aventi diritto l'elemento perequativo.
Tale componente retributiva spetta ai lavoratori in forza al 1° gennaio 2022 nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che, nel corso del 2021, abbiano percepito un trattamento retributivo composto soltanto da importi retributivi stabiliti dal Ccnl. Si tratta di lavoratori privi di superminimi collettivi, superminimi individuali, premi annui o altri importi retributivi soggetti a contribuzione: a tale ultimo riguardo, per esempio, il valore convenzionale dei fringe benefit deve essere considerato soltanto se assoggettato a contribuzione.
L'importo dell'elemento perequativo è di 485 euro, onnicomprensivo e non incidente sul trattamento di fine rapporto; dovrà essere corrisposto un importo inferiore, fino a concorrenza della suddetta somma, nel caso in cui il dipendente abbia percepito nel corso del 2021 retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal Ccnl.
Il calcolo della retribuzione percepita nel corso dell'anno precedente va effettuato con riferimento a quella teoricamente dovuta al lavoratore, vale a dire quella che avrebbe percepito se avesse lavorato a prescindere dai periodi in cui non ha percepito retribuzione ovvero l’ha percepita in misura ridotta (cassa integrazione, sciopero, aspettativa, assenze non retribuite, malattia, maternità, infortunio, eccetera).
La somma è stabilita in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno 2020; a tale riguardo, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a questi effetti, mese intero.
Fermi restando i criteri di maturazione, nel caso di risoluzione del rapporto prima del mese di giugno, l'elemento perequativo deve essere erogato all'atto della liquidazione delle competenze.
L'elemento perequativo è a ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione, in quanto il rinvio ai trattamenti retributivi percepiti è assunto come parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto. Ne consegue che lo stesso importo è assoggettato alle regole contributive (aliquote, minimali, massimali) e a tassazione corrente dell'anno in corso.