La Cassazione chiarisce che gli obblighi di informazione e consultazione dei lavoratori previsti dal D.Lgs. n. 25/2007, attuativo della direttiva 2002/14/CE, non dipendono dall'applicazione di uno specifico contratto collettivo. La contrattazione può definire le modalità operative di esercizio di tali diritti, ma non costituisce la fonte esclusiva dell'obbligo. Ne consegue che il datore di lavoro non aderente a un CCNL non può rifiutare in via pregiudiziale ogni interlocuzione sindacale, ma deve predisporre forme alternative idonee a rendere effettivi i diritti di informazione e consultazione. La pronuncia distingue così tra estensione soggettiva del contratto collettivo, che resta esclusa, e utilizzazione del CCNL come parametro tecnico di riferimento per l'attuazione di obblighi derivanti direttamente dalla legge.
LA MASSIMA
Informazione e consultazione dei lavoratori – D.Lgs. 25/2007 – Nucleo minimo di obblighi – Sussiste – Applicazione di uno specifico CCNL – Necessità – Non sussiste – Violazione – Condotta antisindacale - Sussiste
In materia di informazione e consultazione dei lavoratori, il D.Lgs. n. 25/2007 pone un nucleo minimo inderogabile di obblighi direttamente gravanti sul datore di lavoro, indipendentemente dall'applicazione di uno specifico contratto collettivo. L'impresa non aderente al CCNL di settore resta libera di adottare modalità diverse da quelle ivi previste, purché effettive e idonee a consentire ai rappresentanti dei lavoratori di ricevere informazioni, esprimere un parere, incontrare il datore e ottenere una risposta motivata. Il rifiuto aprioristico di ogni forma di interlocuzione può integrare condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 St. lav.
Il fatto e il giudizio di merito
Una società operante nel settore del trasporto aereo proponeva opposizione avverso il decreto con cui il Tribunale di Busto Arsizio aveva accertato il carattere antisindacale di alcune condotte tenute nei confronti delle organizzazioni sindacali (art. 28 st. lav.).
In particolare, alla società era stato contestato il rifiuto di porre in essere qualsiasi forma di incontro con i sindacati che ne avevano fatto richiesta, nonché di fornire informazioni relative al numero dei lavoratori occupati, ai contratti...


