La sentenza in commento affronta il delicato rapporto tra obbligo datoriale di sicurezza, utilizzo di macchinari marcati CE e accertamento della responsabilità penale per infortunio mortale sul lavoro. La vicenda riguardava il ribaltamento di una pressa utilizzata per compattare materiale plastico, evento dal quale erano derivati il decesso di un lavoratore e le lesioni di un collega. La Corte di cassazione, pur ribadendo che la marcatura CE non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di valutare e neutralizzare i rischi concretamente presenti nell'ambiente di lavoro, censura la motivazione della sentenza di merito per avere ricostruito la violazione cautelare in chiave sostanzialmente retrospettiva. Il punto centrale della decisione non è, dunque, l'attenuazione della posizione di garanzia datoriale, ma la necessità che l'individuazione della regola cautelare violata avvenga mediante un giudizio ex ante, fondato sulle conoscenze tecniche disponibili, sulle condizioni concrete di impiego del macchinario e sulla prevedibilità ed evitabilità dell'evento, evitando che la verificazione dell'infortunio divenga essa stessa prova della colpa.

Cass. pen., Sez. IV, 18 maggio 2026, n. 17877

I fatti di causa e il giudizio di merito

La vicenda in commento traeva origine da un grave infortunio, concluso con esito tanatologico, verificatosi ai danni di un lavoratore durante l'utilizzo di una pressa, impiegata per compattare buste di plastica svuotate della materia prima utilizzata nella produzione di pannolini.

Secondo l'imputazione, il legale rappresentante della società e datore di lavoro aveva omesso di stabilizzare la pressa, poggiante su quattro ruote, mediante strutture fisse idonee a impedirne sbilanciamenti o ribaltamenti...

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