Intangibile il diritto alle ferie pagate
Il diritto al pagamento delle ferie – sia quelle godute, sia quelle accumulate ma non fruite – non può essere compresso dal datore di lavoro; pertanto, la legislazione di ciascuno Stato membro deve impedire il mancato pagamento dei periodi di riposo o l’estinzione dei periodi accumulati e non goduti per motivi indipendenti dal lavoratore. Lo ha affermato ieri la Corte di giustizia europea (causa C-214/16) in risposta ad alcune questioni sollevate dalla Corte d’appello britannica, presso cui pendeva il contenzioso promossa da un lavoratore autonomo britannico il quale per tutta la sua vita lavorativa aveva usufruito di ferie annuali non retribuite, e non aveva ricevuto alcun corrispettivo per quelle accumulate ma non fruite. Al giudice comunitario è stato chiesto di chiarire se, in caso di controversia sul diritto alle ferie annuali, il fatto che il lavoratore debba anzitutto godere delle ferie prima di poter stabilire se abbia diritto a essere retribuito per tali ferie sia compatibile con il diritto dell’Unione.
La Corte Ue ha risposto al quesito chiarendo che il diritto alle ferie annuali retribuite è un principio importante sancito dalla Carta dei diritti fondamentali della Ue, che serve a garantire a ciascun dipendente un periodo adeguato di riposo. Se al lavoratore non viene data certezza sull’effettivo pagamento del periodo di ferie, il diritto al riposo annuale viene compromesso sia per l’incertezza che ne deriva, sia perché il mancato pagamento del periodo di riposo disincentiva le persone ad assentarsi. Pertanto, è incompatibile con questi principi una legislazione nazionale che consente di non pagare le ferie del lavoratore o – come nel caso inglese – impedisce di far valere davanti al giudice il diritto di usufruire delle ferie retribuite in quanto tali, ma obbliga a usufruirne senza retribuzione e, solo in seguito, a introdurre un ricorso per ottenerne il pagamento.
È altrettanto incompatibile con il diritto Ue qualsiasi norma che impedisca al lavoratore di cumulare, fino al termine del rapporto di lavoro, i diritti alle ferie annuali retribuite non godute nell’arco di più periodi di riferimento consecutivi per il rifiuto del datore di lavoro di retribuire tali ferie. Ciò in quanto, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza comunitaria, un lavoratore che non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, ha diritto a un’indennità finanziaria. È vero che quando il lavoratore si assenti per malattia la Corte in passato ha statuito che le leggi nazionali possono limitare il cumulo entro un periodo di 15 mesi, allo scadere del quale il diritto si estingue. Tale eccezione, tuttavia, non può valere per i casi – come quello in questione – in cui l’eventuale accumulo di ferie è dovuto a un diniego del datore.
Questi principi non avranno un impatto diretto sulla legislazione italiana, ma vanno sempre tenuti in considerazione ai fini dell’interpretazione complessiva delle norme interne in materia.
La sentenza c-214/16 della Corte di giustizia Ue