Intermediazione, ok al consorzio valido per le coop
Le cooperative facenti parte di un consorzio autorizzato all'intermediazione di manodopera possono svolgere tale attività utilizzando l'autorizzazione del consorzio, a patto di possedere i requisiti previsti dalla legge.
Con questo importante chiarimento l'Ispettorato nazionale del lavoro risponde (nota 1101/2020) alla richiesta di delucidazioni formulata da una propria diramazione territoriale in merito al funzionamento dei regimi di autorizzazione rispetto ai consorzi di cooperative.
Gli articoli 2, 4 e 5 del Dlgs 276/2003 (la riforma Biagi) definiscono, tra le varie misure, il contenuto e il perimetro delle attività che possono svolgere gli operatori privati nel mercato del lavoro (somministrazione, generale e specialistica, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale).
La normativa vigente definisce un gruppo di requisiti organizzativi, finanziari, professionali e soggettivi che devono essere posseduti dal soggetto che intende ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di ciascuna di queste attività.
Il caso analizzato dalla nota riguarda la possibilità per le imprese cooperative facenti parte di un consorzio di svolgere l'attività di intermediazione di lavoro utilizzando l'autorizzazione conferita al consorzio. L'Ispettorato, richiamando gli orientamenti formulati dal ministero del Lavoro con note 12281/2020 e 12481/2020, fornisce una risposta affermativa, partendo dalla considerazione che le agenzie di intermediazione, secondo la normativa vigente, possono essere costituite sotto forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative. In conseguenza di questa indicazione legislativa, secondo l'Ispettorato l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di intermediazione va intesa come un provvedimento amministrativo a destinatario individuato, che abilita il soggetto che la ottiene a svolgere tutte le attività definite dalla legge.
Sulla base di questa premessa, la nota precisa che l'autorizzazione conferita al consorzio abilita le società consorziate che siano indicate nella richiesta di autorizzazione a esercitare l'attività di intermediazione di manodopera.
Questa abilitazione è subordinata, tuttavia, alla verifica anche in capo a tali soggetti del soddisfacimento dei requisiti logistici, patrimoniali e professionali previsti dal Dm 10 aprile 2018. Pertanto, è necessario dimostrare la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali.
L'Ispettorato ricorda che tale interpretazione è coerente con la lettura fornita dall'Anpal con nota 7218/2018, secondo la quale anche i consorziati potrebbero regolarmente svolgere l'attività autorizzata, agendo come sedi operative o filiali del Consorzio, previo utilizzo del marchio del Consorzio medesimo. A tali fini, Anpal aveva precisato che ogni consorziato – ferma restando la necessità che il rapporto tra Consorzio e consorziati non comporti la presenza di soggetti giuridici o centri di imputazione di responsabilità del tutto distinti – dovrebbe possedere, in qualità di filiale, i requisiti previsti dalla normativa circa le unità minime di personale qualificato richieste e l'adeguatezza dei locali.
La nota precisa, infine, che l'eventuale successiva integrazione del consorzio con l'aggiunta di nuovi consorziati comporterà la necessità di richiedere una ulteriore autorizzazione, a integrazione di quella già rilasciata, al fine di consentire anche agli ultimi arrivati di esercitare l'attività già autorizzata.
La nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 1101/2020