Irap, enti pubblici, le condizioni per ridurre l’imponibile in caso di lavoro all’estero
Le amministrazioni non devono calcolare nella base imponibile Irap le retribuzioni dei lavoratori pubblici impiegati presso uffici attivati all'estero per almeno tre mesi.
E' quanto emerge dalla risposta all'interpello 17/2018 accessibile sul sito dell'Agenzia al seguente link https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli
Nella risposta, l'Agenzia chiarisce il caso del computo della base imponibile Irap relativa all'ufficio estero di un ministero che determina l'imponibile sommando le retribuzioni del proprio personale.
Nel caso in cui il personale operi fuori del territorio nazionale per almeno tre mesi del periodo d'imposta, le remunerazioni sono escluse dalla base imponibile Irap del ministero, a prescindere da quali siano la nazionalità del percettore, la sua residenza anagrafica e la sua residenza fiscale. Al contrario, gli emolumenti concorrono alla base imponibile se l'ufficio ricade nel caso speciale di operatività oggetto del quesito, di durata inferiore a tre mesi.
A soluzione analoga l'Agenzia era già addivenuta con la risoluzione 57/E/2003 interpretando le seguenti regola generale e criterio:
1) l'articolo 12, comma 1, del Dlgs 446/97 chiarisce che «nei confronti dei soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività produttive anche all'estero la quota di valore a queste attribuibili… è scomputata dalla base imponibile»;
2) il criterio attuativo di determinazione della base imponibile prevede che «se l'attività è esercitata nel territorio di più regioni si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi (…) addetto, con continuità, a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio di ciascuna regione» (articolo 4, comma 2, del Dlgs 446/1997).
La sintesi della regola generale e del criterio temporale induce alla conclusione secondo cui, con il sistema retributivo, non sono soggetti all'imposta gli emolumenti dei percettori che svolgono con continuità l'attività in uffici operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi fuori del territorio nazionale. Secondo l'Agenzia non c'è alcuna deroga ove la durata dell'ufficio sia inferiore al citato limite.