1. L’adempimento in sintesi

La circolare INPS 84 del 23 luglio 2024 ha diffuso le attese istruzioni operative circa la applicabilità della l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa ISCRO dopo le sostanziali modifiche intervenute con la legge di bilancio 2024 e, da ultimo, il decreto legge 60/2024. In base alla nota di prassi, la domanda per l’anno 2024 potrà essere presentata a partire dal 1 agosto 2024 e fino al 31 ottobre 2024. E’ opportuno ricordare come la ISCRO, definita come il nuovo “ammortizzatore sociale” dei professionisti senza albo, dal corrente anno ha assunto un carattere strutturale (la legge di bilancio per il 2021 ne aveva previsto la istituzione ma solo in via sperimentale per il triennio 2021-2023).

Attenzione: è bene ricordare (circostanza non specificata nella circolare INPS 84/2024) che l’indennità ISCRO, dopo le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2024, concorre interamente alla formazione del reddito ai sensi del TUIR (precedentemente era esclusa).

2. Soggetti interessati

Possono richiedere la indennità i soggetti iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in possesso di determinati requisiti (vedi infra).

3. Requisiti

Per accedere alla prestazione sono necessari requisiti di tipo soggettivo ed economico/oggettivo.

Sotto il profilo soggettivo il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

Attenzione: tali requisiti devono permanere per tutto il periodo di godimento della ISCRO.

a) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto (inclusa l’APE sociale).

Attenzione: Il requisito si riferisce ai trattamenti pensionistici diretti a carico, anche pro quota. Sono quindi compatibili i trattamenti pensionistici non diretti (ad esempio reversibilità) mentre la prestazione è compatibile e cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

b) Non essere assicurato presso altre forme previdenziali obbligatorie (ad es. lavoratori dipendenti)

c) non essere beneficiario dell’assegno di inclusione (in vigore dal 1 gennaio 2024).

A) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;

Esempio 1. Domanda prodotta nel 2024. Reddito 2023: euro 8.250. Reddito 2022: euro 14.200 Reddito 2021: euro 10.322. Il 70% della media è pari a 8.582 euro (14.200 + 10.322) x 0,70 = 8.582 euro. Poiché il reddito 2023 è inferiore alla suddetta media, il requisito risulta soddisfatto. E’ appena il caso di notare che, ipotizzando un reddito nel 2020 pari ad euro 10.000 e utilizzando i requisiti di calcolo previsti dalla vecchia ISCRO (50% della media dei 3 anni precedenti), il requisito NON sarebbe stato soddisfatto in quanto la media dei 3 anni sarebbe risultata pari ad euro 5.753,67.

B) il reddito dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, non deve essere superiore a 12.000 euro;

Esempio 2. Reddito 2023 pari a euro 12.100. Reddito 2022 pari ad euro 17.000 e reddito 2021 pari ad euro 18.000. Il 70% della media dei due anni è pari ad euro 12.250, quindi inferiore al reddito 2023 (requisito precedente) ma non è soddisfatto il requisito secondo cui il reddito dell’anno precedente (2023) non deve essere superiore ad euro 12.000. Pertanto non è possibile accedere alla ISCRO.

Attenzione: il reddito da considerare ai fini del calcolo della soglia di 12.000 euro, è quello prodotto per lo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma di cui all’articolo 53, co. 1 del TUIR. Operativamente si fa riferimento alla dichiarazione dei redditi, in particolare:

- al quadro “RE”, nel caso di attività professionale individuale,

- al quadro “RH”, nel caso di partecipazione a studi associati,

- al quadro “LM”, per i soggetti in regime forfettario

Non devono essere considerate altre tipologie di reddito (es. reddito da lavoro dipendente, reddito dei fabbricati ec.).

D) essere titolare di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

Attenzione: la cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità determina l’immediata cessazione della ISCRO, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività.

E) essere titolare di un Durc regolare.

4. Come si calcola la ISCRO?

L’indennità è pari al 25 per cento, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda, e spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. La indennità viene erogata per sei mensilità e concorre alla formazione del reddito (rilevante novità rispetto al passato). L’importo della indennità non può comunque superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili (quindi l’importo complessivamente erogabile nell’arco del triennio potrà essere compreso tra 1.500 e 4.800 euro).

Esempio 3. Riprendiamo i dati dell’esempio numero 1. Media 2022 e 2021 pari a euro 12.261. Secondo la circolare INPS la “base semestrale” è pertanto pari a 12.261/2 = 6.130,50. Il 25% di tale importo è pari a 1.532,63 euro. La prestazione, tuttavia, non può essere superiore a 800 euro (importo soggetto a rivalutazione annuale).

Esempio 4. Reddito 2023 euro 1.000. Reddito 2022 euro 2.000. Reddito 2021 euro 1.500. La media è pari a 2.000 + 1.500 = 3.500, la “base semestrale” 3.500/2 = 1.750. Il 25% di tale importo è pari a euro 218,75. Poiché la ISCRO non può essere inferiore ad euro 250, sarà quest’ultimo l’importo effettivamente erogato.

5. Come fare per

La domanda si presenta esclusivamente in via telematica dal 1° agosto 2024 ed entro il 31 ottobre successivo, utilizzando i consueti canali a disposizione dei cittadini e degli Enti di Patronato nel sito internet dell’Istituto e le credenziali PIN Inps, SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) e Carta nazionale dei servizi (CNS). In alternativa, ci si può rivolgere al Contact Center Integrato chiamando il numero 803164 da telefono fisso o 06164164 da mobile.

In particolare la procedura da seguire è la seguente:

Hone page sito INPS sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” → “Sostegni, Sussidi e Indennità” --> “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” --> voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti → “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” --> “Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)”.

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