Istituito il nuovo registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole (Ruci)
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2015 del Decreto 22 luglio 2015 del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali è stato istituito il Registro Unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole, meglio denominato con l'acronimo Ruci, integrato a sua volta nell'anagrafe nazionale delle imprese agricole tramite il Sian.
Nel Ruci affluiranno, oltre che tutti quei dati concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e di controllo (con esclusione di quelle concernenti fatti di reato a carico delle persone fisiche titolari delle ditte individuali o legali rappresentanti delle altre imprese, eseguiti a carico delle imprese agricole), anche le informazioni derivanti dai registri unici istituiti dalle regioni e dalla province autonome di Trento e Bolzano. Di converso lo stesso Ruci alimenterà i registri unici dei controlli regionali se istituiti, cercando nel contempo di evitare duplicazioni od intralci nelle rispettive attività di controllo ed in base alla propria competenza.
Il tutto nel rispetto delle finalità del decreto Competitività, definito nella legge 91/2014 quale strumento di supporto alle amministrazioni pubbliche per effettuare i controlli di propria competenza e per una più razionale programmazione degli stessi, ferma restando l'attuazione dei controlli straordinari ed urgenti.
I controlli si riferiscono sostanzialmente a tutte quelle attività finalizzate al riscontro del corretto adempimento sostanziale agli obblighi cui sono tenute le imprese agricole in un'ottica di tutela di un determinato interesse pubblico e che richiedono necessariamente ispezioni e sopralluoghi da parte degli organi di polizia, di vigilanza e di controllo sulle imprese agricole. Sono interessate al Ruci tutte quelle imprese agricole che siano condotte dall'imprenditore ai sensi dell'art. 2135 del codice civile svolgenti le attività in esso indicate e tutti quei soggetti ritenuti equiparati.
Sul Ruci saranno disponibili tutte le formazioni derivanti dal controllo ispettivo effettuato sull'impresa agricola consentendo anche l'interscambio della documentazione relativa ai singoli controlli tra organi di polizia, di vigilanza e di controllo e gli organismi pagatori (che sono organismi istituiti ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013) attraverso l'invio telematico dei singoli verbali redatti da altro organo o da organismi privati autorizzati nel caso in cui la riproduzione elettronica del verbale non sia direttamente disponibile nel Ruci. I dati contenuti nel Ruci saranno i seguenti:
a) data del controllo;
b) anno di riferimento del controllo;
c) ente competente del controllo;
d) ente esecutore del controllo;
e) nominativo del controllore;
f) impresa agricola controllata;
g) settore del controllo;
h) tipologia del controllo;
i) documentazione controllata o riproduzione elettronica dei verbali;
j) esiti;
k) estremi dei verbali o riproduzione elettronica dei verbali.
Una volta completato il verbale e tenendo conto dei contenuti minimi che sono previsti dagli allegati:
•I dati contenuti nel Ruci
•II elementi minimi del verbale di accertamento
•III modalità di accesso al Ruci
gli organismi preposti al controllo trasmetteranno al Ruci, eventualmente anche per il tramite del Registro unico dei controlli regionale, tutte le informazioni di propria competenza attraverso quei sistemi di sincronizzazione che atti a consentire l'interscambio tra Ruci, Registri regionali, ove istituiti, e gli enti fornitori di dati, anche per la consultazione delle informazioni presenti nel Ruci.