È il dipendente a decidere liberamente le modalità temporali di fruizione del congedo straordinario previsto dall’articolo 42, comma 5, del Dlgs 151/2001, senza alcuna subordinazione al consenso del datore di lavoro, il quale non può limitare il diritto adducendo motivi legati alle esigenze organizzative aziendali. Tale il chiarimento dell’Ispettorato nazionale del lavoro, contenuto nella nota 950/2026.

Il congedo straordinario consiste nella sospensione temporanea dell’attività lavorativa, per garantire...

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