[1] S. Bologna, Le mansioni del lavoratore tra garantismo e liberalizzazione, Giappichelli, 2024, p. 3.
[2] Nessuna tutela della persona che lavorava era predisposta nel Codice civile del 1865 né, tantomeno, nello Statuto Albertino, cfr. M. Fioravanti, Appunti di storia delle costituzioni moderne, Giappichelli, 2014.
[3] Si consideri che il regime fascista era preoccupato di neutralizzare il conflitto di interesse nell'obiettivo di far cooperare i fattori della produzione, sul punto S. Panunzio, Teoria generale dello Stato Fascista, Cedam, 1939, p. 248 ss.
[4] L. Barassi, Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, Milano, 1901, p. 445.
[5] G. Giugni, Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, Jovene, 1963, p. 327.
[6] L. Riva Sanseverino, Il lavoro nell'impresa, in F. Vassalli (diretto da), Trattato di diritto civile italiano, XI, Utet 1973, p. 251; M. Brollo, La mobilità interna del lavoratore. Mutamento di mansioni e trasferimento, in P. Schlesinger (diretto da), Il codice civile, Commentario, Giuffrè. 1997, p. 11.
[7] In questo senso G. Giugni, Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, cit., p. 347.
[8] M. Persiani, Prime osservazioni sulla nuova disciplina delle mansioni e dei trasferimenti dei lavoratori, in DL, 1, p. 11 ss. 1971, 12; L. Riva Sanseverino, Il lavoro nell'impresa, cit., p. 305; M. Brollo, M. Vendramin, Le mansioni del lavoratore: inquadramento e jus Variandi, in Martone M. (a cura di), Contratto di lavoro e organizzazione, in M. Persiani, F. Carinci (diretto da), Trattato di diritto del lavoro, IV, I, Cedam, 2012, p. 524.
[9] M. Brollo, La Mobilità del lavoratore..., cit., p. 9, secondo la quale ius variandi, pur non positivizzato, era riconosciuto da dottrina e giurisprudenza. Sul punto v. G. Giugni, Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, cit., p. 361.
[10] M. Brollo, op. ult. cit., p. 11; F. Liso, La Mobilità del lavoratore in azienda: il quadro legale, Giuffrè, 1982, p. 141 ss.
[11] Possibilità ampiamente riconosciuta anche alla disciplina collettiva.
[12] F. Liso, La Mobilità del lavoratore in azienda: il quadro legale, cit., p. 141 ss.
[13] M. Brollo, La mobilità del lavoratore…, cit., p. 13; in giurisprudenza, tra le tante, Cass. 5 novembre 1975, n. 3714; Cass. 8 giugno 1967, n. 922.
[14] L. Mengoni, Job evaluation e ordinamento giuridico italiano, in DE, 1960, p. 1239 ss.
[15] Sul punto v. S. Bologna, Le mansioni del lavoratore tra garantismo e liberalizzazione, cit. p. 21, spec. nota (76).
[16] F. Liso, Brevi osservazioni sulla revisione della disciplina delle mansioni contenuta nel decreto legislativo n. 81/2015 e su alcune recenti tendenze di politica legislativa in materia di rapporto di lavoro, in WP CSDLE "Massimo D'Antona".IT, n. 257/2015, p. 2.
[17] F. Liso, L'incidenza delle trasformazioni produttive, in QDLRI, 1987, 1, p. 53 ss.; T. Treu, Statuto dei lavoratori e organizzazione del lavoro, in RTDPC, 1972, p. 1039.
[18] Da ultimo E. Gramano, Jus variandi: fondamento, disciplina e tutela collettiva della professionalità, 2 ed., Franco Angeli, 2024, p. 36.
[19] R. Voza, Autonomia privata e norma inderogabile nella nuova disciplina del mutamento di mansioni, in WP CSDLE "Massimo D'Antona".IT, 262/2015, pp. 2-3, secondo cui «il muro eretto dal legislatore ha convissuto con alcune deroghe al divieto di adibizione a mansioni inferiori (seppure con conservazione dell'originario trattamento economico), poste da successive norme di legge, in nome del diritto alla salute, prima della lavoratrice madre e del nascituro (art. 3, l. 30 dicembre 1971, n. 1204, riprodotto nell'art. 7, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151), poi del lavoratore divenuto invalido per infortunio o malattia (art. 4, c. 4, l. 12 marzo 1999, n. 68), o del lavoratore disabile le cui condizioni di salute si aggravino fino a diventare incompatibili con le mansioni a lui affidate (art. 10, c. 3, l. n. 68/1999) ovvero del lavoratore che sia dichiarato inidoneo alla mansione specifica (art. 42, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), o che debba essere allontanato dalla esposizione ad un agente chimico, fisico o biologico (art. 229, c. 5, d.lgs. n. 81/2008).
[20] M Brollo, V. Vendramin, Le mansioni del lavoratore: inquadramento e jus Variandi, cit., p. 562, a cui si rinvia per una ricostruzione di tali orientamenti tesi ad ammettere l'assegnazione a mansioni inferiori in caso di sopravvenuta inidoneità psichica o fisica del lavoratore, ma anche mutamenti in pejus sulla base di generiche esigenze del lavoratore.
[21] U. Carabelli, Organizzazione del lavoro e professionalità: una riflessione su contratto di lavoro e post-taylorismo, in DLRI, 2004, 1, p. 5, secondo il quale «indipendentemente dalla sua "famigerata" novella statutaria, si è alla fine rivelato assai meno garantista di quanto si temesse».
[22] G. Giugni, I tecnici del diritto e la legge malfatta, in Pol. Dir., 1970, p. 482.
[23] S. Bologna, Le mansioni del lavoratore tra garantismo e liberalizzazione, cit. p. 32, parla di interpretazione andata oltre concettuale formalistico con la quale i giudici hanno svolto un ruolo di mediazione sociale a tutela della parte debole del rapporto.
[24] In questo senso, da ultimo, E. Gramano, Jus variandi: fondamento…, cit., p. 82; in giurisprudenza Cass. 25 settembre 2015, n. 19037; sulla tutela della professionalità nel contratto di lavoro cfr. C. Alessi, Professionalità e contratto di lavoro, Giuffrè, 2004.
[25] Nella vigenza della precedente formulazione, invece, la giurisprudenza aveva portato la tutela della professionalità del lavoratore ad un livello tale da preservarlo anche dalla "fungibilità orizzontale" prevista nei contratti collettivi, cfr. Cass. 6 novembre 2018, n. 28240.
[26] Orientamento che interpretava la professionalità in senso statico restringendo il perimetro della mobilità orizzontale, con inevitabili ricadute in termini di rigidità nella gestione della forza lavoro, cfr. M. Brollo, Disciplina delle mansioni (art.3), in Commento al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81: le tipologie contrattuali e lo jus variandi, F. Carinci (a cura di), Adapt, 2015, p. 47; G. Proia, Ancora in tema di jus variandi: mansioni fungibili e professionalità congelata, in RIDL, 1990, II, 158 ss., parlava di professionalità "congelata".
[27] Orientamento inaugurato da Cass., S.U. 24. novembre 2006, n. 25033; impostazione ribadita in diverse pronunce, tra le tante, v. Cass. 8 marzo 2007, n. 5285; Cass. 5 aprile 2007, n. 8596; Cass. 25 settembre 2015, n. 19037; Cass. 3 febbraio 2015, n. 1916, secondo cui «nell'indagine circa l'esistenza o meno di un'equivalenza tra le vecchie e le nuove mansioni non basta il riferimento in astratto al livello di categoria, ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza tecnico professionale del dipendente e siano tali da salvaguardarne il livello professionale acquisito, in una prospettiva dinamica di valorizzazione della capacità di arricchimento del bagaglio di conoscenze ed esperienze»; la dottrina, nel tempo, ha letto la norma nel tentativo di adeguare la disciplina alle dinamiche organizzative moderne v. F. Liso, L'incidenza delle trasformazioni produttive, QDLRI, 1987, p. 50; per l'influenza delle elaborazioni dottrinali sull'orientamento giurisprudenziale che ha ampliato il perimetro dello ius variandi cfr. A. Vallebona, Due temi di dialogo tra dottrina e giurisprudenza: le mansioni e i privilegi per i sindacati confederali, in ADL, 2009, 1291 e ss.; U. Carabelli, Dalla professionalità statica alla competenza dinamica: modelli organizzativi e contrattazione collettiva tra passato e presente, in Aa. Vv., Rappresentanza, rappresentatività, sindacato ed altri studi. Studi in onore di Mario Grandi, Milano, 2005, 86 ss.
[28] U. Gargiulo, Rigidità e flessibilità nel mutamento di mansioni, in DLM, 2001, 2, p. 427, sottolinea come si sia avuta una evoluzione giurisprudenziale volta a dare attuazione all'art. 2103 c.c. anche alla luce dell'art. 41, comma 2, Cost.
[29] Cfr. M. Brollo, La mobilità interna del lavoratore. …, cit., p. 140
[30] P. Ichino, Il contratto di lavoro, Tomo 2, in Trattato di diritto civile e commerciale, Giuffrè, 2000, pp. 614-615.
[31] E. Gramano, Jus variandi: fondamento…, cit., p. 200 ss.
[32] Rinvenibili nei rinnovi contrattuali dei principali comparti industriali dei primi anni Settanta.
[33] S. Malandrini, Le categorie legali di operaio-impiegato e le più recenti discipline dell'inquadramento unico, in RIDL, 2021 3, p. 137 ss.; F. Carinci, L'evoluzione storica, QDLRI, 1987 1, 11 ss., evidenzia che «l'innovazione contrattuale costituita dall'inquadramento unico entrò in collisione con l'art. 2095 c.c., con la sua vera o presunta rilevanza prescrittiva».
[34] Rinvenibili dall'analisi di alcuni ccnl nei quali le parti si sono sforzate di individuare all'interno delle c.d. aree funzionali singoli profili distinti in funzione dello specifico contenuto professionale delle mansioni, sul punto v. E. Gramano, Jus variandi: fondamento…, cit., pp. 202-203; ; S. Malandrini, Le categorie legali di operaio-impiegato …, cit., p. 137 ss.
[35] M. Magnani, Organizzazione del lavoro e professionalità tra rapporti e mercato del lavoro, DLRI, 2004, 1, p. 170;
[36] S. Bologna, Le mansioni del lavoratore tra garantismo e liberalizzazione, p. 59 ss.
[37] S. Liebman, individuale e collettivo nel contratto di lavoro, Giuffrè, 1993, p. 200, secondo il quale la definizione degli inquadramenti forniva «ai diretti interessanti – datore e prestatore di lavoro – un essenziale quadro giuridico di insieme dei rispettivi diritti ed obblighi cui essi dovranno conformarsi nell'adempimento di prestazioni dedotte in contratto».
[38] C. Pisani, I nostalgici dell'equivalenza delle mansioni, in WP CSDLE, "Massimo D'Antona".IT, "310/2016, p. 8, secondo cui «lo spazio riconosciuto all'autonomia collettiva dalla giurisprudenza era limitato soltanto alla individuazione del requisito necessario, ma non sufficiente, per la legittimità dello spostamento, e cioè l'appartenenza delle nuove mansioni allo stesso livello di inquadramento delle precedenti, ritenendosi in re ipsa non equivalenti mansioni collocate in un livello inferiore».
[39] Sul punto, tra le tante, v. Cass. 20 marzo 2004 n. 5651, in Mass. Giust. Civ., 2004; Cass. S.U. 24 novembre 2006, n. 25033; in dottrina v. R. Romei, La modifica unilaterale delle mansioni, Riv. It. Dir. Lav,, 2018, I, p. 349, seconco il quale l'equivalenza costituiva «il limite esterno ed imperativo al potere di variazione delle mansioni, suscettibile di conformare al precetto in esso contenuto anche la contrattazione collettiva».
[40] C. Zoli, La disciplina delle mansioni, in Tipologie contrattuali e disciplina delle mansioni, L. Fiorillo, A. Perulli (a cura di), Giappichelli, 2016, p. 338; una parte della giurisprudenza, nel vigore della vecchia normativa, è arrivata a ritenere illegittimo l'affidamento di mansioni che pur ricomprese nel medesimo livello di inquadramento non consentivano lo sviluppo di carriere e quindi della professionalità, cfr. Cass. 22 febbraio 2016, n. 4322; Cass. 23 febbraio 2016, n. 3485.
[41] E. Gramano, Jus variandi: fondamento…, cit., p. 71.
[42] U. Gargiulo, L'equivalenza delle mansioni nel contratto di lavoro, Rubettino, 2008, p. 29, secondo cui modello taylor-fordista costituiva «il sostrato ideal-tipico dell'art. 2103 c.c.» nella formulazione dello Statuto.
[43] E. Gramano, Jus variandi: fondamento…, cit.., p. 1.
[44] E. Gramano, op. e loc. ult. cit.
[45] M. Brollo, La disciplina delle mansioni (art. 3), cit., p. 33, secondo la quale «la riforma del 2015 punta al cuore della flessibilità organizzativa, quella che rende mobile l'oggetto del contratto di lavoro»; A. Bellavista, Il nuovo art. 2103 c.c. nel Jobs Act, in www.dirittisocialiecittadinanza.org, 2015, secondo cui la disposizione ha recepito «gli indirizzi dottrinali e giurisprudenziali che, negli ultimi anni, hanno cercato di dilatare il perimetro delle mansioni esigibili e quindi di aumentare la flessibilità interna del lavoratore».
[46] C. Zoli, La disciplina delle mansioni, cit., p. 333; M. Brollo, Le mansioni: la rivoluzione promessa nel Jobs act, in Labor, 2017, p. 625; B. Caruso, Strategie di flessibilità funzionale dopo il Jobs act: fordismo, post-fordismo e industria 4.0, in GDLRI, 2018, p. 84; R. Romei, La modifica unilaterale delle mansioni, cit., p. 246, rileva come il potere di ius variandi abbia perso il suo carattere di eccezionalità assumendo i tratti di «un connotato normale nel contratto di lavoro»; F. Liso, Brevi osservazioni sulla revisione della disciplina delle mansioni contenuta nel d. lgs. 81/2015 e su alcune recenti tendenze di politica legislativa in materia di rapporto di lavoro, cit., p. 7, ritiene che il nuovo comma 1 dell'art. 2103 c.c. realizzi una «semplificazione della gestione aziendale, perché si crea un quadro idoneo a conferire maggiore certezza alle decisioni assunte dal datore di lavoro»; S. Bini, Dall'equivalenza professionale all'equivalenza economica delle mansioni, in ADL, 2015, p. 1248.
[47] U. Gargiulo, Lo ius variandi nel nuovo art. 2103 cod. civ., in RGL. 2015, I, p. 619 ss.
[48] M. Brollo, La disciplina delle mansioni (Art. 3), cit., p. 33.
[49] C. Carnevle, in La disciplina delle mansioni prima e dopo il Jobs Act Quadro legale e profili problematici, G.Z. Grandi – E. Gramano (a cura di), Giuffrè, 2018, p. 34.
[50] In questi termini M. Brollo, Disciplina delle mansioni (art. 3), cit., p. 51; nello stesso senso F. Liso, Brevi osservazioni…, cit., p. 7; V. Ferrante, La nuova disciplina delle mansioni del lavoratore, in I quaderni del C.E.D.R.I., 2015, n. 1, p. 6.
[51] In questo senso U. Gargiulo, Ius variandi e nuovo art 2103 cod. civ., cit., p. 634; lo schema legale che si ricava dall'attuale art. 2103 c.c. nel rapporto con l'art. 2095 c.c. è in «funzione adattivo-integrativa del precetto legale», cfr. A. Mattei, Categorie dei prestatori di lavoro e professionalità, Giappichelli, 2023, p. 218; M. Magnani, Aspetti istituzionali e prassi della contrattazione collettiva tra rinnovamento e tradizione. Il rapporto tra legge e contrattazione collettiva, in DRI, 2017, p. 6; F. Amendola, La disciplina delle mansioni nel d. lgs. n. 81 del 2015, in WP CSDLE "Massimo D'Antona".IT, 291/2016, p. 8.
[52] S. Bologna, Le mansioni del lavoratore tra garantismo e liberalizzazione, p. 88.
[53] Ove è centrale il richiamo alla classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, cfr. F. Amendola, La disciplina delle mansioni nel d. lgs. n. 81/2015, in DLM, 3, 489 ss.
[54] In questo senso C. Zoli, G. Bolego, Le mansioni del lavoratore, in AA.VV., Diritti e doveri nel rapporto di lavoro, Giuffré, 2018, p. 113 ss., ritengono con l'art. 3 d.lgs. 81/2015 sia stata ripresa la versione dell'art. 2103 c.c. antecedente allo Statuto dei Lavoratori; v. supra par. 1.
[55] D. De Feo, La nuova nozione di equivalenza professionale, in ADL, 2015, p. 862; E. Gramano, La riforma della disciplina dello ius varandi, in Commentario breve alla riforma del jobs act, a cura di G. Zilio Grandi, M. Biasi, Commentario breve alla riforma del jobs act, Padova 2015, p. 517 ss.
[56] G. Leone, La nuova disciplina delle mansioni: il sacrificio della professionalità "a misura d'uomo", in Lav. Giur., 2015, p. 1107.
[57] Che consente il demansionamento del lavoratore nel caso di riorganizzazione che coinvolga la posizione del lavoratore e con una mobilità che sia limitata ad un solo livello contrattuale nell'ambito della medesima categoria.
[58] Nelle sedi di cui all'art. 2113 c.c. e innanzi alle commissioni di certificazione. Sul punto v. L. Scarano, È finito il tempo dei patti di sindacato. Intervento eteronomo e autonomia individuale nel Jobs Act II, in RGL, 2016, I, p. 460; sul punto v. S. Bologna, Mansioni e derogabilità individuale assistita, in Temilavoro.it, 1, 2018.
[59] M. Brollo, La disciplina delle mansioni (art. 3), cit., p. 64.
[60] M. Brollo, op. ult. cit., pp. 85-86, si mostra critica nei confronti della genericità della norma sotto il profilo della formazione.
[61] L'art. 2103 comma 6 c.c., in caso di affidamento di mansioni diverse, dispone un obbligo formativo «ove necessario» non prevedendo peraltro conseguenze negative a carico della parte datoriale.
[62] M. Brollo, Disciplina delle mansioni (art. 3), cit., p. 83.
[63] M. Brollo, Quali tutele per la professionalità in trasformazione, in ADL., 2019, p. 504 ss., rileva come ancora gran parte dei ccnl mirino a tutelare tramite l'inquadramento il "prezzo" e non la professionalità; F. Amendola, La disciplina delle mansioni nel d. lgs. n. 81 del 2015, cit., p. 15, secondo cui «l'attuale contrattazione collettiva è stata stipulata nel vigore del canone dell'equivalenza»; A. Caracciolo, Demansionamento consentito e frode alla legge, in Annali del Dipartimento Jonico 2020, Edizioni DJSGE, 2021, p. 37.
[64] Cfr. M. Miscione, Jobs Act: le mansioni e la loro modificazione, in Lav. giur., 2015, p. 442, rileva come l'intervento del legislatore non abbia voluto ampliare ma, anzi, limitare le assegnazioni a mansioni inferiori «moltiplicate nel disordine dalla precedente giurisprudenza»»; D. Garofalo, Lo ius variandi tra categorie e livelli, in Mass. Giur. Lav., 2022, p. 112
[65] E. Gramano, Jus variandi: fondamento…, cit., p. 19.
[66] Sul punto v. S. Sonnati, Gli incerti limiti allo ius variandi nella categoria dei dirigenti a quasi dieci anni di distanza dalla revisione normativa sulle mansioni, in ADL, 2024, p. 511 ss.; del resto, la contrattazione collettiva, in tutti i suoi livelli, era chiamata a completare il precetto legale» senza alcun espresso richiamo al bene professionalità che, invece, era presente nella legge delega, sul possibile eccesso di delega v. D. De Feo, La nuova nozione di equivalenza professionale, in ADL, 2015, p. 865 ss., rileva dubbi di coerenza tra l'art. 3 del decreto delegato (con cui si è intervenuti sull'art. 2103 c.c.) e la citata legge delega; G. Ianniruberto, Jus variandi orizzontale e nuovo art. 2103 c.c., in MGL, 2016, p. 263.
[67] C. Zoli, La disciplina delle mansioni, cit., 342; nello stesso senso M. Brollo, La disciplina delle mansioni (art. 3), cit., p. 54., un cenno ai risvolti problematici è operato anche da M. Biasi, Brevi riflessioni sulla categoria dirigenziale all'indomani del Jobs Act, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT, 303/2016, p. 12, il quale, tuttavia, evidenzia le difficoltà dell'individuazione dei ruoli rientranti nella stessa.
[68] In questo senso e per un approfondimento sulle pronunce giurisprudenziali in argomento cfr. S. Sonnati, Gli incerti limiti allo ius variandi …, cit., p. 511 ss.