L’Inps adegua le procedure di gestione della Cigs del personale giornalistico
Le istruzioni fornite proseguono nel percorso di attuazione del trasferimento presso l’Istituto della funzione previdenziale svolta dall’Inpgi
Facendo seguito alla precedente circolare 87 del 25 luglio 2022 l'Inps, con il messaggio 3726 del 13 ottobre 2022, adegua il processo operativo interno per la gestione delle prestazioni di Cigs e per l'intervento del Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto a favore del personale dipendente giornalistico proveniente dall'Inpgi.
Le istruzioni fornite proseguono nel percorso di attuazione del trasferimento presso l'Inps della funzione previdenziale svolta dall'Inpgi.
Il passaggio di competenze, decorrente dallo scorso luglio 2022, è stato disposto dell'articolo 1, comma 103, della legge 234/2021 (legge di Bilancio 2022) e comprende anche il trasferimento delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria (Cigs) autorizzate dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a favore dei lavoratori giornalisti. Il medesimo trasferimento di competenze interessa anche l'intervento del Fondo di garanzia sul trattamento di fine rapporto.
Attraverso il messaggio 3726 del 13 ottobre 2022 vengono quindi fornite alle Sedi Inps e alle imprese interessate specifiche disposizioni attuative.
In particolare, viene precisato che per le domande di trattamenti di integrazione salariale straordinaria autorizzate presso Inpgi prima del 30 giugno 2022 e relative a periodi successivi, come già previsto dalla circolare 87/2022, le aziende sono tenute a inviare all'Inps un'ulteriore domanda di autorizzazione in relazione alle singole unità produttiva interessate. Viene quindi confermato che le imprese dovranno provvedere, nel caso non lo abbiano già fatto, a effettuare l'apertura dell'unità produttiva (Dlgs 148/2015) e a trasmettere una nuova domanda d'intervento, indicando all'interno della medesima unità produttiva i soli lavoratori che esercitano attività giornalistica (giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con rapporto di lavoro subordinato).
Nel caso in cui siano oggetto d'intervento anche lavoratori poligrafici, oltre che giornalisti, viene specificato che l'azienda dovrà procedere inviando due distinte domande anche nel caso in cui la richiesta sia collegata a un unico decreto ministeriale.
Il conguaglio della prestazione relativa a periodi antecedenti il 30 giugno 2022, conferma l'Istituto, potrà essere effettuato attraverso i flussi Uniemens indicando nell'elemento "CausaleACredito" l'importo comunicato dall'Inps attraverso cassetto biderezionale.
Attraverso il messaggio commentato, in linea con la precedente circolare 87/2022, viene confermata la competenza dell'Inps in merito ai decreti di concessione emessi dal ministero del Lavoro dal 1° luglio 2022, prescindendo dal periodo di validità trattamento (vi rientrano quindi anche periodi antecedenti il primo luglio 2022).
Anche per l'istruttoria delle domande di Cigs su decreti successivi il mese di luglio 2022 valgono le medesime considerazioni in tema di unità produttiva e lavoratori poligrafici, tuttavia in tal caso l'Istituto conferma che vigilerà sul rispetto dei tetti massimi di prestazione riconoscibile ai sensi dell'articolo 4 del Dlgs 148/2015.
In merito alle domande di pagamento diretto di Cigs, l'Inps conferma che le stesse dovranno essere inviate, pena la decadenza, entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione, se successivo.
Le imprese potranno consultare lo storico dei pagamenti già autorizzati dall'Inpgi utilizzando il cruscotto "Pagamenti Diretto/Cig/Fondi Emens".
Infine, le domande di intervento del Fondo di garanzia del Tfr per il personale giornalistico decorrenti dal mese di luglio 2022 saranno gestite in base alle indicazioni già fornite con i messaggi 3393 del 7 ottobre 2021 e 1940 del 6 maggio 2022 per i crediti di lavoro.