La prima sezione civile della cassazione, con l’ordinanza interlocutoria 27546/2026 ha chiesto l’intervento della Corte di giustizia Ue sulla questione interpretativa delle norme della vecchia legge fallimentare (Regio decreto 267/1942) in materia di concordato preventivo e in particolare:

  • su quelle che riguardano le espressioni di dissenso formulate dai creditori pubblici (erariali e previdenziali) in relazione alla necessità della maggioranza dei crediti ammessi al voto (articolo 177 della legge fallimentare);
  • alle regole previste dall’articolo 180, comma 4 sempre della legge fallimentare, in punto di omologazione forzata, in caso di creditori dissenzienti che rappresentino almeno il 20% dei crediti ammessi al voto che contestino la convenienza della proposta (omologazione forzata rispetto alle alternative concretamente praticabili);
  • oppure in caso di mancanza di adesione dei creditori pubblici, quando l’adesione sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze e quando, sulla base della relazione del professionista, la proposta di soddisfacimento dei crediti pubblici risulti conveniente rispetto all’alternativa creditoria.

Come si vede, un coacervo di principi e di regole che, interessando...

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