Obbligo di prevenzione già presidiato e sanzionato dalla più recente giurisprudenza di legittimità.

Le considerazioni che precedono trovano puntuale conferma nella più recente giurisprudenza di legittimità, che ha progressivamente consolidato il principio secondo cui il rischio da calore e da stress termico costituisce un rischio tipico, prevedibile e gestibile, da ricomprendere obbligatoriamente nella valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008. La Corte di Cassazione, in particolare, ha escluso che gli eventi avversi da calore possano essere derubricati a mera fatalità...

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