La guida di Assindatcolf per certificare le somme pagate alla colf
Il datore di lavoro domestico non è un sostituto d’imposta e non deve rilasciare la certificazione unica ai colaboratori (colf, badanti, baby sitter). Tuttavia è tenuto a consegnare una dichiarazione sostitutiva che riporta l’ammontare complessivo delle somme erogate nel corso del 2016, tenendo conto di stipendi ed eventuali anticipazioni del trattamento di fine rapporto.
Assindatcolf, l’Associazione nazionale dei datori di lavoro domestico, ricorda che rilasciare la dichiarazione è un obbligo, così come disposto dall’articolo 33 del contratto collettivo nazionale del settore. Il documento (per il quale non esiste un modello standard poiché si tratta di una semplice attestazione) dovrà poi essere firmato e consegnato al collaboratore domestico, il quale potrà utilizzarlo non solo ai fini della predisposizione del 730, del Modello unico o dell’Isee, ma anche in caso di richiesta di prestazioni agevolate, per l'accesso ai servizi di pubblica utilità, nonché per le pratiche di rinnovo del permesso di soggiorno, in caso di lavoratore straniero.
Per aiutare i datori di lavoro domestico in questo adempimento, Assindatcolf ha messo a punto una guida dedicata.