SpecialiIl Punto

La mobilità orizzontale

di Giovanni Antonio Osnago Gadda

N. 34

Guida al Lavoro

Il primo comma del "nuovo" art. 2103 c.c. ha introdotto, anche nel rapporto di lavoro privato, la cd. "equivalenza formale" che, però, dipende dalle previsioni dei contratti collettivi: è evidente, infatti, che la classificazione del personale oggi (più che in passato) è assurta a perimetro – più o meno ampio, a seconda della volontà delle parti sociali – entro il quale il datore di lavoro può individuare, e pretendere, dal prestatore di lavoro lo svolgimento di una variegata tipologia di mansioni.

Il primo comma dell'art. 2103 c.c. dispone che: «Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte».

Il principio ispiratore della norma è e rimane quello enunciato nella relazione ministeriale del 1942([1]) e, forse, nell'attuale formulazione è ripreso appieno....

  • [1] «L'art. 2103, pur affermando in linea generale l'ovvio principio di corrispondenza fra l'occupazione effettiva e la qualifica di assunzione, riconosce tuttavia all'imprenditore, entro i dovuti limiti e con la necessaria garanzia a favore del prestatore di lavoro, una certa discrezionalità nel procedere all'assegnazione di quest'ultimo secondo i bisogni dell'impresa» (Ministero di Grazia e Giustizia, Codice Civile, Testo e Relazione Ministeriale, Roma, 1943, pag. 193).

  • [2] Oggi, come detto, la norma prevede che il lavoratore venga adibito «(…) a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte».

  • [3] Si vedano, ad esempio, Cass. 4 ottobre 1995, n. 10405 o Cass. 28 marzo 1995, n. 3623.

  • [4] Cass. 10 agosto 1999, n. 8577; dello stesso tenore, Cass. 17 marzo 1999, n. 2428.

  • [5] C. PISANI, La modificazione delle mansioni, Angeli, Milano, 1996, p. 127; M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore. Mutamento di mansioni e trasferimento, in Il Codice Civile. Commentario, diretto da P. Schlesinger, Giuffré, Milano, 1997, p. 137.

  • [6] Si pensi, ad esempio, alla 7^ categoria del CCNL metalmeccanica industria, nella quale vengono ricompresi il «progettista di complessi», lo «specialista di elaborazione dati» o «lo specialista amministrativo»: un lavoratore assunto come specialista amministrativo potrebbe essere adibito alla progettazione di impianti.

  • [7] App. Torino 23 Maggio 2017, n. 354, in, Nuovo Not. Giur., 2017, 2, pag. 595, con nota di Fornatto.

  • [8] App. Milano 12 Gennaio 2023, n. 978, in, top24lavoro.ilsole24ore.com.

  • [9] Cass. 2 Maggio 2024, n. 11870.