Il primo comma del "nuovo" art. 2103 c.c. ha introdotto, anche nel rapporto di lavoro privato, la cd. "equivalenza formale" che, però, dipende dalle previsioni dei contratti collettivi: è evidente, infatti, che la classificazione del personale oggi (più che in passato) è assurta a perimetro – più o meno ampio, a seconda della volontà delle parti sociali – entro il quale il datore di lavoro può individuare, e pretendere, dal prestatore di lavoro lo svolgimento di una variegata tipologia di mansioni.
Il primo comma dell'art. 2103 c.c. dispone che: «Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte».
Il principio ispiratore della norma è e rimane quello enunciato nella relazione ministeriale del 1942([1]) e, forse, nell'attuale formulazione è ripreso appieno....
Roma, palcoscenico ideale per riflettere su lavoro e costituzione
di Filippo Maria Giorgi