SpecialiIl Punto

La mobilità orizzontale

di Giovanni Antonio Osnago Gadda

N. 34

guida-al-lavoro

Il primo comma del "nuovo" art. 2103 c.c. ha introdotto, anche nel rapporto di lavoro privato, la cd. "equivalenza formale" che, però, dipende dalle previsioni dei contratti collettivi: è evidente, infatti, che la classificazione del personale oggi (più che in passato) è assurta a perimetro – più o meno ampio, a seconda della volontà delle parti sociali – entro il quale il datore di lavoro può individuare, e pretendere, dal prestatore di lavoro lo svolgimento di una variegata tipologia di mansioni.

Il primo comma dell'art. 2103 c.c. dispone che: «Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte».

Il principio ispiratore della norma è e rimane quello enunciato nella relazione ministeriale del 1942([1]) e, forse, nell'attuale formulazione è ripreso appieno....

  • [1] «L'art. 2103, pur affermando in linea generale l'ovvio principio di corrispondenza fra l'occupazione effettiva e la qualifica di assunzione, riconosce tuttavia all'imprenditore, entro i dovuti limiti e con la necessaria garanzia a favore del prestatore di lavoro, una certa discrezionalità nel procedere all'assegnazione di quest'ultimo secondo i bisogni dell'impresa» (Ministero di Grazia e Giustizia, Codice Civile, Testo e Relazione Ministeriale, Roma, 1943, pag. 193).

  • [2] Oggi, come detto, la norma prevede che il lavoratore venga adibito «(…) a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte».

  • [3] Si vedano, ad esempio, Cass. 4 ottobre 1995, n. 10405 o Cass. 28 marzo 1995, n. 3623.

  • [4] Cass. 10 agosto 1999, n. 8577; dello stesso tenore, Cass. 17 marzo 1999, n. 2428.

  • [5] C. PISANI, La modificazione delle mansioni, Angeli, Milano, 1996, p. 127; M. BROLLO, La mobilità interna del lavoratore. Mutamento di mansioni e trasferimento, in Il Codice Civile. Commentario, diretto da P. Schlesinger, Giuffré, Milano, 1997, p. 137.

  • [6] Si pensi, ad esempio, alla 7^ categoria del CCNL metalmeccanica industria, nella quale vengono ricompresi il «progettista di complessi», lo «specialista di elaborazione dati» o «lo specialista amministrativo»: un lavoratore assunto come specialista amministrativo potrebbe essere adibito alla progettazione di impianti.

  • [7] App. Torino 23 Maggio 2017, n. 354, in, Nuovo Not. Giur., 2017, 2, pag. 595, con nota di Fornatto.

  • [8] App. Milano 12 Gennaio 2023, n. 978, in, top24lavoro.ilsole24ore.com.

  • [9] Cass. 2 Maggio 2024, n. 11870.