L’impresa editoriale ha il diritto di scegliere i conduttori dei propri programmi, seppure con il limite del divieto di discriminazione. Il giudice può quindi sindacare la legittimità della decisione aziendale solo da questo punto di vista, senza sostituirsi all’editore nelle valutazioni organizzative. È il principio affermato dal Tribunale di Roma, con ordinanza del 9 ottobre 2026, che ha respinto il ricorso cautelare presentato da Sigfrido Ranucci contro la decisione della Rai di rimuoverlo dalla...
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