Gli obblighi di prevenzione gravanti sul datore di lavoro non possono essere trasferiti sull’autovalutazione del dipendente né il loro adempimento può essere rimesso alla scelta individuale del lavoratore o comportare costi a suo carico. È questo il principio centrale affermato dal Tribunale di Torino, sezione lavoro, con l’ordinanza 20490/2026 del 4 agosto, resa nell’ambito di un procedimento cautelare ex articolo 700 del Codice di procedura civile promosso da un rider iscritto alla sigla sindacale...

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