Per la sua peculiare natura, il settore del lavoro domestico è normalmente escluso da qualsiasi incentivo relativo al personale, sia di tipo economico che contributivo, anche in virtù del particolare regime previdenziale che lo contraddistingue, poiché prevede il pagamento di importi particolarmente esigui sia a carico del datore di lavoro che del lavoratore.

Negli ultimi anni, le uniche eccezioni in tal senso sono state:

  •  l’esonero contributivo per lavoratrici madri introdotto dall’articolo 1, comma 137, legge 234/2021, in misura del 50% della quota di contribuzione a carico delle stesse, spettante per il solo anno 2022, con decorrenza dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno da tale data;
  •  l’esonero contributivo previsto dall’articolo 29, commi da 15 a 18, del Dl 19/2024, consistente in un abbattimento del 100% dei contributi a carico dei datori di lavoro di almeno 80 anni di età, titolari di indennità di accompagnamento e con Isee per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria non superiore a 6.000 euro, che assumono lavoratori domestici a tempo indeterminato o che ne trasformano a tempo indeterminato il contratto a termine; tale esonero spetta per un periodo massimo di 24 mesi e con un limite annuale di 3.000 euro, ma non è mai stato reso operativo in quanto ancora mancante di circolare Inps.

Dal punto di vista fiscale, benché la retribuzione erogata al lavoratore domestico...

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