L'Inps, con il messaggio 1605/2022, ha reso noto di aver introdotto aggiornamenti procedurali relativi alla presentazione telematica della domanda di indennità di maternità dei lavoratori autonomi e iscritti alla gestione separata, nonché aggiornamenti relativi alla lavorazione delle pratiche di maternità.

Le modifiche si sono rese necessarie per dare attuazione alle novità introdotte dall'articolo 1, comma 239, della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022). Tale norma ha disposto che alle lavoratrici individuate dagli articoli 64, 66 e 70 del Dlgs 151/2001, che abbiano dichiarato nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l'indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo ordinario.

La disciplina si applica alle lavoratrici iscritte alla gestione separata, alle gestioni dei lavoratori autonomi Inps e alle libere professioniste non gestite dall'istituto ma dalle Casse previdenziali di appartenenza. La disposizione normativa menziona le sole lavoratrici, tuttavia la tutela deve essere riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla gestione separata.

Le istruzioni per la presentazione della domanda di estensione dell'indennità di maternità erano già state fornite dall'istituto con la circolare 1/2022. Si ricorda, in proposito, che le domande possono essere presentate sul sito dell'istituto tramite il servizio "maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata", se si è in possesso di credenziali Spid, Cie o Cns; tramite il contact center integrato o tramite patronato. Per richiedere l'estensione della tutela della maternità e della paternità di ulteriori 3 mesi è necessario spuntare con "SI" la dicitura "dichiaro di voler fruire di ulteriori 3 mesi di indennità di maternità. Dichiaro, a tal fine, che nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità/paternità, i miei redditi lordi risultano inferiori al reddito di riferimento riportato nell' art.1 comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (8.145,00 euro da rivalutare annualmente in base all'indice Istat)" inserita nella pagina "Dati domanda".

In proposito, l'Inps ricorda che la domanda può riguardare anche periodi antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma l'estensione della tutela per maternità e paternità di ulteriori tre mesi è possibile solo se il periodo "ordinario" di maternità è a cavallo o successivo al 1° gennaio 2022 (data di entrata in vigore della norma).

Il flusso di acquisizione della procedura di "domande online", per le domande di autonomi e iscritti alla gestione separata, è stato quindi modificato per consentire l'acquisizione della predetta dichiarazione. Allo stesso fine è stata modificata la procedura "gestione maternità" disponibile nella intranet Inps. Le modifiche hanno interessato le varie fasi: il prelievo delle domande; le liste a disposizione degli operatori; la consultazione e la variazione. In particolare, per la fase di consultazione, si segnala che il tab "dichiarazioni" è stato integrato con la nuova dichiarazione di voler fruire dell'estensione di tre mesi, che è valorizzato quindi con parametro "Si" o "No". Nell'ambito dei "dati lavorativi", per le pratiche con periodo a cavallo o successivo al 1° gennaio 2022, è stato poi inserito il nuovo tab "dati per estensione" che riporta sia la richiesta di estensione della indennità che le informazioni relative alla condizione del reddito nell'anno precedente l'inizio del congedo ordinario, nonché l'accertamento dell'operatore.

Per quanto riguarda la fase istruttoria, sia automatica che manuale, è stata anch'essa integrata per consentire la valutazione della sussistenza del diritto alla fruizione dell'estensione. La procedura verifica in primis la decorrenza, impedendo l'indennizzo degli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità nel caso di periodi di maternità o paternità conclusi prima del 1° gennaio 2022. Inoltre sono inseriti ulteriori controlli che consentono il riconoscimento dell'estensione solo al sussistere delle seguenti condizioni:
- presenza della dichiarazione del lavoratore di voler fruire dell'estensione trovandosi nelle condizioni reddituali previste dalla norma;
- condizione di reddito accertata dall'operatore;
- estensione richiesta che non superi i tre mesi di indennità oltre il congedo ordinario;
- requisito contributivo che risulti verificato.

Quanto a quest'ultimo aspetto, il messaggio sottolinea che mentre per i lavoratori iscritti alla gestione separata il requisito contributivo viene valutato rispetto al periodo di riferimento dei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo di maternità, per gli autonomi è necessaria la sussistenza della regolarità contributiva anche nel periodo degli ulteriori 3 mesi. Conseguentemente, per gli autonomi, se il periodo richiesto estende il congedo ordinario di a più 3 mesi, l'indicazione della presenza del requisito contributivo è relativa all'intero periodo, inclusi i 3 mesi di estensione. Diversamente, se il periodo richiesto consiste nel solo periodo di estensione del congedo, l'indicazione della presenza del requisito contributivo è riferita solo ai tre mesi di estensione. In questo caso la procedura considera il requisito contributivo superato se nello stesso evento è presente un'altra pratica di indennità di maternità del richiedente che riporti il requisito contributivo nel periodo di congedo ordinario e che sia definita non respinta. In caso contrario, l'operatore accerterà la regolarità contributiva sia per il periodo "ordinario" di maternità sia per gli ulteriori 3 mesi di estensione.

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