La Cassazione chiarisce che nel lavoro discontinuo lo straordinario è configurabile solo se il lavoratore prova il superamento dell'orario contrattuale mediante allegazione puntuale dei tempi di servizio e distinzione tra riposo intermedio e semplice inattività, censurando decisioni di merito che impongano oneri probatori eccessivi o mal qualificati
La pronuncia della Corte di Cassazione, sezione lavoro, del 27 gennaio 2026, n. 1835 affronta il tema della prova del lavoro straordinario nei rapporti caratterizzati da discontinuità della prestazione, ambito nel quale l'accertamento del tempo di lavoro richiede la qualificazione giuridica dei periodi di inattività e la verifica dell'effettivo superamento dell'orario contrattuale, chiarendo il corretto riparto degli oneri probatori e i limiti entro cui il giudice di merito può ritenere insufficienti...


