01 agostoATTIVITA' FERROVIARIE
IstitutoLavoro domenicale
Adempimento
1. Ai lavoratori che vengono chiamati a prestare servizio nelle giornate domenicali per più di due ore è corrisposta l’indennità che, a partire dall’1.8.2025, è pari a euro 23,50.
2. Ai lavoratori che vengono chiamati a prestare servizio nella domenica di Pasqua per più di due ore, in luogo dell’indennità di cui al precedente punto 1, è corrisposta una indennità pari a euro 65,00.
3. Per prestazioni fino a due ore le indennità di cui ai precedenti punti 1 e 2 vengono corrisposte nella misura del 50%.
4. Ai lavoratori che vengono chiamati a prestare servizio nei giorni festivi di cui al punto 2.1 dell’art. 29 (Riposo settimanale e giorni festivi) del presente C.C.N.L. è corrisposta una indennità oraria pari al 35% delle seguenti voci retributive:
a) minimo contrattuale, di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione);
b) aumenti periodici di anzianità, di cui all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità), ivi compresi gli eventuali assegni ad personam determinati in applicazione del punto 6 dello stesso art. 69;
c) assegni personali pensionabili, di cui al punto 4 dell’art. 68 (Retribuzione);
d) salario professionale di cui all’art. 72.
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