La Cassazione ha affrontato il caso di una contribuente che svolgeva la propria attività lavorativa nella Repubblica di San Marino, dove aveva stabilito il centro dei propri interessi secondo il giudice d'appello, senza tuttavia cancellarsi dall'anagrafe italiana. Per gli anni d'imposta dal 2008 al 2010, la Suprema Corte ribadisce la sufficienza dell'iscrizione anagrafica ai fini della residenza fiscale e conferma che il monitoraggio delle attività finanziarie estere mediante il quadro RW prescinde dall'avvenuto assoggettamento a imposta delle somme. La vicenda mette in luce, dal punto di vista del lavoro oltreconfine, la distinzione tra effettivo svolgimento della prestazione all'estero, qualificazione fiscale della residenza e obblighi dichiarativi conseguenti.

Cassazione, sez. trib., ordinanza 3 settembre 2026, n. 24972

L'attività lavorativa oltreconfine al centro della controversia

La collocazione della prestazione lavorativa in un Paese diverso dall'Italia costituisce il dato fattuale che rende particolarmente significativo il caso esaminato dalla Corte di Cassazione. L'ordinanza n. 24972, pubblicata il 3 settembre 2026, trae origine da un provvedimento sanzionatorio relativo all'omessa dichiarazione di attività finanziarie detenute all'estero negli anni 2008, 2009 e 2010. La contribuente svolgeva dal 2007 la propria attività presso un istituto di sicurezza sociale nella Repubblica...

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