01 luglioCASE DI CURA (ANPIT CISAL)
IstitutoLavoro intermittente
Adempimento
Tab. 1a) - Sintesi Retribuzione nel Lavoro Intermittente dall’1.7.2024
 
Tab. 1b) - Sintesi Retribuzione nel Lavoro Intermittente dall’1.1.2025
 
Tab. 1c) - Sintesi Retribuzione nel Lavoro Intermittente dall’1.7.2026
 
Tab. 1d) - Sintesi Retribuzione nel Lavoro Intermittente dall’1.1.2027
 

Descrizione

Liv.

D2

D1

C2

C1

a) Quota oraria P.B.N.C.M.

6,0379

6,6417

7,2455

7,8492

b) Quota oraria Elemento Perequativo Mensile Regionale (valore convenzionale)

0,6358

0,6994

0,7630

0,8266

c) Quota oraria Rateo di tredicesima mensilità

0,5561

0,6118

0,6674

0,7230

d) Quota oraria Rateo di ferie

0,5561

0,6118

0,6674

0,7230

e) Quota oraria Rateo di permessi

0,1029

0,1132

0,1234

0,1337

f) Quota oraria Indennità sostitutiva (valore convenzionale) del preavviso (solo nel tempo indeterminato)  (1)

0,2332

0,2565

0,2799

0,3032

g) Quota oraria sostitutiva della “Gestione Speciale” dell’Enbic (vedi successivo punto 3)

0,2023

0,2023

0,2023

0,2023

h) Retribuzione onnicomprensiva oraria (nel T.I.)

8,3244

9,1366

9,9488

10,7610

1) Premesso che, nel Lavoro Intermittente a Tempo Indeterminato, la “chiamata” del lavoratore è nell’esclusiva facoltà dell’Azienda, in caso di licenziamento, il diritto al preavviso contrattuale potrebbe essere “annullato” dalla mancata chiamata da parte del Datore in corrispondenza del preavviso stesso. Pertanto, al fine di garantire al Lavoratore Intermittente i medesimi diritti previsti per la generalità dei lavoratori, le Parti hanno ritenuto di definire un’Indennità sostitutiva (convenzionale) del preavviso, equitativamente stabilita in giorni 10 (dieci) per ciascun anno, con aliquota oraria calcolata sulla base di 1.904 ore lavorabili per anno. Resta inteso che, in caso di licenziamento, al Lavoratore Intermittente a Tempo Indeterminato non spetterà il preavviso contrattuale previsto dal presente C.C.N.L..

Descrizione

Liv.

D2

D1

C2

C1

a) Quota oraria P.B.N.C.M.

6,2251

6,8476

7,4701

8,0926

b) Quota oraria Elemento Perequativo Mensile Regionale (valore convenzionale)

0,6358

0,6994

0,7630

0,8266

c) Quota oraria Rateo di tredicesima mensilità

0,5717

0,6289

0,6861

0,7433

d) Quota oraria Rateo di ferie

0,5717

0,6289

0,6861

0,7433

e) Quota oraria Rateo di permessi

0,1058

0,1163

0,1269

0,1375

f) Quota oraria Indennità sostitutiva (valore convenzionale) del preavviso (solo nel tempo indeterminato) (1)

0,2398

0,2637

0,2877

0,3117

g) Quota oraria sostitutiva della “Gestione Speciale” dell’Enbic (vedi successivo punto 3)

0,2023

0,2023

0,2023

0,2023

h) Retribuzione onnicomprensiva oraria (nel T.I.)

8,5522

9,3872

10,2222

11,0572

1) Premesso che, nel Lavoro Intermittente a Tempo Indeterminato, la “chiamata” del lavoratore è nell’esclusiva facoltà dell’Azienda, in caso di licenziamento, il diritto al preavviso contrattuale potrebbe essere “annullato” dalla mancata chiamata da parte del Datore in corrispondenza del preavviso stesso. Pertanto, al fine di garantire al Lavoratore Intermittente i medesimi diritti previsti per la generalità dei lavoratori, le Parti hanno ritenuto di definire un’Indennità sostitutiva (convenzionale) del preavviso, equitativamente stabilita in giorni 10 (dieci) per ciascun anno, con aliquota oraria calcolata sulla base di 1.904 ore lavorabili per anno. Resta inteso che, in caso di licenziamento, al Lavoratore Intermittente a Tempo Indeterminato non spetterà il preavviso contrattuale previsto dal presente C.C.N.L..

Descrizione

Liv.

D2

D1

C2

C1

a) Quota oraria P.B.N.C.M.

6,4123

7,0535

7,6947

8,3360

b) Quota oraria Elemento Perequativo Mensile Regionale (valore convenzionale)

0,6358

0,6994

0,7630

0,8266

c) Quota oraria Rateo di tredicesima mensilità

0,5873

0,6461

0,7048

0,7635

d) Quota oraria Rateo di ferie

0,5873

0,6461

0,7048

0,7635

e) Quota oraria Rateo di permessi

0,1086

0,1195

0,1304

0,1412

f) Quota oraria Indennità sostitutiva (valore convenzionale) del preavviso (solo nel tempo indeterminato) (1)

0,2463

0,2709

0,2956

0,3202

g) Quota oraria sostitutiva della “Gestione Speciale” dell’Enbic (vedi successivo punto 3)

0,2023

0,2023

0,2023

0,2023

h) Retribuzione onnicomprensiva oraria (nel T.I.)

8,7800

9,6378

10,4956

11,3534

1) Premesso che, nel Lavoro Intermittente a Tempo Indeterminato, la “chiamata” del lavoratore è nell’esclusiva facoltà dell’Azienda, in caso di licenziamento, il diritto al preavviso contrattuale potrebbe essere “annullato” dalla mancata chiamata da parte del Datore in corrispondenza del preavviso stesso. Pertanto, al fine di garantire al Lavoratore Intermittente i medesimi diritti previsti per la generalità dei lavoratori, le Parti hanno ritenuto di definire un’Indennità sostitutiva (convenzionale) del preavviso, equitativamente stabilita in giorni 10 (dieci) per ciascun anno, con aliquota oraria calcolata sulla base di 1.904 ore lavorabili per anno. Resta inteso che, in caso di licenziamento, al Lavoratore Intermittente a Tempo Indeterminato non spetterà il preavviso contrattuale previsto dal presente C.C.N.L..

Descrizione

Liv.

D2

D1

C2

C1

a) Quota oraria P.B.N.C.M.

6,5532

7,2081

7,8629

8,5227

b) Quota oraria Elemento Perequativo Mensile Regionale (valore convenzionale)

0,6358

0,6994

0,7630

0,8266

c) Quota oraria Rateo di tredicesima mensilità

0,5991

0,6590

0,7188

0,7791

d) Quota oraria Rateo di ferie

0,5991

0,6590

0,7188

0,7791

e) Quota oraria Rateo di permessi

0,1108

0,1219

0,1330

0,1441

f) Quota oraria Indennità sostitutiva (valore convenzionale) del preavviso (solo nel tempo indeterminato) (1)

0,2512

0,2763

0,3014

0,3267

g) Quota oraria sostitutiva della “Gestione Speciale” dell’Enbic (vedi successivo punto 3)

0,2023

0,2023

0,2023

0,2023

h) Retribuzione onnicomprensiva oraria (nel T.I.)

8,9516

9,8260

10,7003

11,5806

(1) Premesso che, nel Lavoro Intermittente a Tempo Indeterminato, la “chiamata” del lavoratore è nell’esclusiva facoltà dell’Azienda, in caso di licenziamento, il diritto al preavviso contrattuale potrebbe essere “annullato” dalla mancata chiamata da parte del Datore in corrispondenza del preavviso stesso. Pertanto, al fine di garantire al Lavoratore Intermittente i medesimi diritti previsti per la generalità dei lavoratori, le Parti hanno ritenuto di definire un’Indennità sostitutiva (convenzionale) del preavviso, equitativamente stabilita in giorni 10 (dieci) per ciascun anno, con aliquota oraria calcolata sulla base di 1.904 ore lavorabili per anno. Resta inteso che, in caso di licenziamento, al Lavoratore Intermittente a Tempo Indeterminato non spetterà il preavviso contrattuale previsto dal presente C.C.N.L..

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