Il contratto di lavoro intermittente, comunemente definito "lavoro a chiamata", continua a rappresentare uno strumento di flessibilità rilevante per numerosi settori produttivi caratterizzati da fabbisogni discontinui o non programmabili. L'istituto, disciplinato dagli artt. 13-18 del D.Lgs. 81/2015, è tornato al centro dell'attenzione a seguito dei recenti chiarimenti ministeriali intervenuti nel 2025 in materia di attività discontinue, successivamente all'abrogazione del R.D. 2657/1923. Si analizzano la disciplina vigente, i presupposti di legittimo utilizzo, gli adempimenti datoriali, i principali rischi sanzionatori e le implicazioni operative per imprese e consulenti, alla luce della più recente prassi amministrativa.
Nel sistema delle tipologie contrattuali flessibili, il lavoro intermittente conserva una funzione peculiare, di consentire al datore di lavoro di utilizzare la prestazione lavorativa soltanto nei periodi in cui essa si renda effettivamente necessaria, evitando il ricorso a modelli organizzativi più onerosi o meno coerenti con la natura dell'attività esercitata.
Si tratta di uno strumento che, pur avendo trovato larga applicazione soprattutto nei comparti del turismo, della ristorazione, dello spettacolo...


