01 agostoATTIVITA' FERROVIARIE
IstitutoLavoro notturno
Adempimento
1. Ai lavoratori che prestano servizio tra le ore 22.00 e le ore 6.00 è corrisposta l’indennità oraria per lavoro notturno che, a partire dall’1.8.2025, è pari a euro 2,50.
2. Ai fini della corresponsione dell’indennità si sommano le prestazioni notturne effettuate nel mese arrotondando ad ora intera la frazione di ora superiore a 30 minuti.
3. Al personale mobile di cui al punto 2 del precedente art. 27 (Orario di lavoro) che per tutto o parte del periodo compreso dalle ore 22.00 alle ore 6.00 ha titolo all’indennità per assenza dalla residenza di cui al punto 2 del successivo art. 77, viene corrisposta un’indennità giornaliera di pernottazione pari a euro 2,80.
4. L’indennità di cui al precedente punto 3 non compete quando il lavoratore ha titolo all’indennità di trasferta di cui al punto 1 del successivo art. 77
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