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a) Descrizione dello straordinario |
Maggiorazione oraria |
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Se “in prolungato” (1) |
Se “in spezzato” (2) |
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A |
Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali |
25% |
28% |
B |
Oltre le 10 ore giornaliere o 48 ore settimanali |
28% |
31% |
C |
In regime diurno in giorno di riposo |
- |
36% |
D |
In regime diurno in giorno festivo |
- |
41% |
E |
In regime notturno in giorno feriale |
36% |
39% |
F |
In regime notturno in giorno di riposo |
- |
41% |
G |
In regime notturno in giorno festivo |
- |
46% |
(*) Per le definizioni del lavoro notturno, “prolungato”, “spezzato” si rinvia all’art. 11. |
01 febbraioSERVIZI AUSILIARI (ANPIT - CISAL)
IstitutoLavoro straordinario
Riferimenti
Adempimento
Le previsioni sul lavoro straordinario ex art. 279 del C.C.N.L. rinnovando, dall’1.2.2026, sono così aggiornate:
- Limite massimo complessivo: 250 ore annue di straordinario, fermo il rispetto dei limiti contrattuali e legali sull’orario di lavoro giornaliero e settimanale, con possibilità di concordare un diverso limite annuale tramite la contrattazione aziendale, purché sia rigorosamente motivato, giustificato e rispettoso dei limiti posti a tutela della salute del lavoratore;
- Maggiorazioni del lavoro straordinario: le maggiorazioni sono così incrementate:
Tab. 6): Sintesi delle maggiorazioni per il lavoro straordinario (*)
Resta ferma la disciplina in materia di lavoro straordinario con riposo compensativo e sulla Banca delle Ore.
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