L'Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale di un dipendente della Banca d'Italia residente in Francia che alterna attività in presenza in Italia e lavoro agile dal territorio francese. Esclusa l'applicazione sia della disciplina convenzionale delle funzioni pubbliche sia del regime dei frontalieri, trova applicazione l'articolo 15 della Convenzione Italia-Francia, con tassazione ripartita in base al luogo di effettivo svolgimento della prestazione.

Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello 6 agosto 2026, n. 154

La diffusione del lavoro agile ha reso sempre meno eccezionali le situazioni nelle quali il rapporto di lavoro, pur restando unitario sotto il profilo contrattuale e organizzativo, si sviluppa materialmente sul territorio di più Stati. In questi casi, la corretta individuazione della potestà impositiva non può essere effettuata considerando esclusivamente la residenza fiscale del lavoratore o la sede del datore di lavoro, ma richiede di verificare concretamente dove la prestazione viene resa e se...

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