Rapporti di lavoro

Le festività di dicembre in busta paga

di Michele Regina

Le giornate dei prossimi 8, 25 e 26 dicembre sono festività infrasettimanali, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 260/1949 e del D.P.R. n. 792/1985. Tali festività, infatti, nel 2015, cadono tutte in giorni infrasettimanali.
Il giorno 8 cade di martedì, il giorno 25 di venerdì ed il 26 di sabato.
I cittadini di Milano godranno anche della festività del giorno 7 dicembre cadente di lunedì per il Santo Patrono.
I datori di lavoro ed aziende osservano le disposizioni di legge richiamate e quelle della legge n. 90/1954. Sarà inoltre necessario e importante sempre effettuare anche un'attenta lettura della contrattazione collettiva di riferimento.
Nel caso in cui le festività vengano fruite, in assenza di una prestazione lavorativa, deve essere corrisposto ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile (operai e/o lavoratori temporanei) un trattamento economico di festività rapportato a un 1/6 della retribuzione settimanale.
Nel caso in cui la festività non coincida con la domenica nessun trattamento aggiuntivo è dovuto agli impiegati e agli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile in quanto detta festività è già compresa nello stipendio.
Nell'ipotesi di prestazione lavorativa nella giornata festiva verrà riconosciuto oltre al compenso spettante anche quello per le ore lavorate, incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come disposto da CCNL applicato per il proprio settore merceologico.
Per le giornate festive cadenti di sabato, non lavorativo, è sempre importante leggere le specifiche disposizioni del CCNL applicato.

Lavoratori in Cig
Quando la festività infrasettimanale cade in un periodo di intervento della CIG il trattamento economico delle festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa, in quanto a carico dell'azienda, per i seguenti lavoratori:
a) ad orario ridotto;
b) sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in base alle ore e che siano sospesi da non più di due settimane.
Il trattamento economico relativo alla festività infrasettimanale non è a carico dell'azienda ma della CIG per i lavoratori:
a) sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore e che siano sospesi da oltre due settimane;
b) sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.
Per la retribuzione delle festività è riconosciuto il diritto agli assegni per il nucleo familiare nei limiti delle disposizioni di legge e di prassi dettate dall'Inps. Non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.
La retribuzione erogata per le festività concorre ai fini dell'imponibile previdenziale, unitamente a quella di competenza del mese, per il pagamento dei contributi a carico del datore e del lavoratore. La stessa retribuzione, al netto delle ritenute INPS a carico del dipendente, concorre alla determinazione dell'imponibile ai fini Irpef su quanto percepito dal lavoratore nel prossimo mese di dicembre.
La mancata osservanza delle disposizioni sulle festività è punita ai sensi dell'art. 6 della L. 260/249 con la sanzione pecuniaria da euro 154,00 a 929,00 euro.

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