Le istruzioni sulla cumulabilità tra Naspi e reddito di lavoro autonomo in agricoltura
L'Inps, con il messaggio 21 settembre 2018, n. 3460, fornisce chiarimenti alla proprie strutture territoriali ed agli intermediari autorizzati in materia di reddito derivante da attività di lavoro autonomo in agricoltura circa la cumulabilità con l'indennità di disoccupazione NASpI.
L'art. 10 del D.Lgs. n. 22/2015, come modificato dall'art. 34, comma 3, lett. b), del Dlgs 150/2015, statuisce la compatibilità della NASpI con lo svolgimento di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale dalla quale derivi "un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917".
A valle di ciò, con la circolare n. 194/2015, l'Inps ha precisato che detto reddito, per quanto riguarda il lavoro autonomo, è pari a 4.800,00 euro annui.
L'Agenzia dell'entrate con la risoluzione n. 77/2005, inerente la determinazione dei redditi prodotti dalle imprese individuali in agricoltura, ha precisato che "gli imprenditori agricoli individuali continuano ad essere assoggettati al regime di cui all'art. 32 del TUIR, che consente di applicare le stime catastali ai fini della determinazione del reddito, dominicale e agrario, derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, purché rispettino i limiti previsti dallo stesso art. 32. Ne consegue che […] i terreni utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, nei limiti imposti dal citato art. 32, concorrono alla formazione del reddito sulla base delle risultanze catastali."
Ai fini delle verifiche reddituali da parte delle sedi Inps circa la cumulabilità con la NASpI, fermo rimanendo il predetto limite annuo di 4.800,00 euro, il reddito derivante da attività lavorativa autonoma agricola va individuato nel reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR, se sono rispettati i limiti di sfruttamento della potenzialità del terreno ivi stabiliti, ovvero nel reddito di impresa, se sono superati i predetti limiti.