Legittime le co.co.co nell’ambito del soccorso alpino
Le collaborazioni coordinate e continuative realizzate all'interno del settore del soccorso alpino e speleologico non rientrano nel'ambito del lavoro subordinato.
È l'Ispettorato nazionale del lavoro, con circolare 6 del 3 aprile che conferma tale indicazione, ripercorrendo l'iter normativo specifico della disciplina che regola le collaborazioni coordinate e continuative, al fine di richiamare l'attenzione del personale ispettivo sulla esclusione dall'ambito applicativo dell'articolo 2, comma 1, del Dlgs 81/2015, delle collaborazioni indicate dalla legge 74/2001.
Ricorda l'Ispettorato che il Dl 87/2018, nell'apportare modifiche all'articolo 2 del Dlgs 81/2015, ha inserito nell'ambito delle deroghe all'applicazione della riconduzione al lavoro subordinato di collaborazioni non genuine, le collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, numero 74 recante «disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico».
Nella circolare 6/2019 la direzione generale dell'Ispettorato rammenta che l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 2015, nell'introdurre specifiche regole al fine di tutelare le collaborazioni coordinate e continuative etero-organizzate, stabilisce che, con decorrenza 1° gennaio 2016, deve essere applicata la disciplina del rapporto di lavoro subordinato a quei rapporti di collaborazione che si realizzano attraverso prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e per lo svolgimento dei quali le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Già in data 1° febbraio 2016, con la circolare 3, la direzione generale per l'attività ispettiva aveva evidenziato che si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano con le seguenti modalità:
1) prestazioni di lavoro organizzate dal committente quantomeno con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, ossia quando il collaboratore è tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente;
2) prestazioni di lavoro esclusivamente personali; quando le prestazioni sono svolte personalmente dal titolare del rapporto senza l'intervento di altri soggetti;
3) continuative, ovvero che si ripetono in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità.
Nell'ambito della presunzione di subordinazione stabilita all'articolo 2, comma 1, del Dlgs 81/2015, il comma 2 interviene con alcune deroghe tra le quali la non applicazione della disposizione in riferimento alle collaborazioni disciplinate all'interno di Ccnl, a quelle prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, nell'ambito dello spettacolo o in favore di specifiche associazioni e società sportive dilettantistiche, nell'esercizio della funzione dei componenti degli organi di amministrazione ed anche «alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74» recante «disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico».
Nello specifico il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas), è un servizio di pubblica utilità con finalità di solidarietà sociale dedicato al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano eccetera. Secondo quanto stabilito all'articolo 3 della legge 74/2001 , l'attività dei membri del Cnsas si considera prestata in modo volontario e senza fine di lucro, ma con possibilità di instaurare anche forme di collaborazione personale e continuative nell'ambito di diversi ambienti e ove necessaria un'attività di soccorso, il recupero dei caduti, la prevenzione e vigilanza degli infortuni. In tale operatività i tempi e i luoghi di esercizio dell'attività svolta sono strettamente connessi alla necessità di far fronte ad un determinato evento generalmente di natura imprevedibile, con l'evidente risultato che, non potendo scegliere né i tempi e né i luoghi della prestazione, l'elemento dell'etero-direzione da parte del committente risulta essere del tutto affievolito.