Secondo la Corte di Cassazione ciò che risulta essenziale è la forma scritta del licenziamento, mentre la modalità comunicativa degrada a mero aspetto accessorio
La qui annotata Cass. 11 maggio 2026, n. 13731 assume le vesti dell'ordinanza, ovvero di un provvedimento che, per sua stessa natura, presenta i tratti della succinta motivazione.
Non vi sono ragioni per debordare da tale approccio e dunque anche noi, evitando incontinenze varie, limiteremo in termini quantitativi questo nostro intervento: d'altra parte vi sono argomenti che, pur rilevanti sotto il profilo sostanziale, reclamano risposte pronte ed intuitive, quasi d'acchito. E questo è uno di quelli...


