Il datore di lavoro può adottare, in forza dell’articolo 2087 del Codice civile, misure di prevenzione ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dalla legge quando risultino necessarie alla tutela della salute dei dipendenti. Con la sentenza 25180, del 10 settembre 2026, la Cassazione conferma il licenziamento per giusta causa di un lavoratore che aveva ripetutamente rifiutato di indossare la mascherina e assunto condotte provocatorie e offensive, precisando che la cessazione dello stato...
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