La sezione lavoro della Corte di cassazione, con ordinanza 11830 del 29 aprile 2026, ha confermato la pronuncia della Corte d’Appello di Catanzaro, la quale ha dichiarato legittimo il licenziamento per giusta causa di un addetto al recapito postale che, durante l’orario di lavoro, anziché consegnare la corrispondenza che trasportava con il furgone aziendale in dotazione, si era intrattenuto in più occasioni con una collega di lavoro, interrompendo l’esecuzione del pubblico servizio.
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