Per gli autoferrotranvieri l'ipotesi dello scarso rendimento è diversa e separata da quella concernente la malattia che determini inabilità al servizio, con la conseguenza che - in sede di valutazione del comportamento del lavoratore riconducibile allo scarso rendimento - non può tenersi conto delle diminuzioni di rendimento determinate da assenze per malattia, non caratterizzate da colpa del lavoratore. Nel caso di specie, invece, è stato provato che le assenze per malattia erano “simulate”, e quindi a colpa del lavoratore, legittimando così la adozione di un licenziamento per giustificato motivo soggettivo
Con la sentenza n. 1161 del 20 gennaio 2026, la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di un licenziamento irrogato per scarso rendimento, a fronte di reiterate assenze, "frutto di malattie simulate, come tali riconducibili a colpa della dipendente".
La sentenza ha quindi ritenuto ammissibile e insuscettibile di censura l'apprezzamento delle assenze per malattia operato dalla Corte territoriale, fondato su una valutazione complessiva del materiale probatorio acquisito al processo...


