Contenzioso

Licenziamento illegittimo, danno biologico per il lavoratore che torna in ufficio ma è demansionato

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di Valeria Zeppilli

Il lavoratore illegittimamente licenziato, una volta tornato al lavoro a seguito della reintegrazione disposta dal giudice, non può essere demansionato o lasciato sostanzialmente inattivo: in caso contrario, come stabilito dalla Corte di cassazione (sezione lavoro, 10 marzo 2020, numero 6750), il datore di lavoro è tenuto a risarcirlo del danno biologico eventualmente subito in conseguenza della sua decisione.

La pronuncia ha trovato origine nella vicenda del direttore di un'agenzia bancaria che, dopo essere stato reintegrato, era stato costretto a una sostanziale stasi ed era stato emarginato da qualsiasi attività.

Come emerge dalla sentenza, gli elementi necessari per ottenere il risarcimento del danno biologico subito in casi analoghi sono: la prova dell'inadempimento datoriale, consistente nel lasciare pressoché inattivo il lavoratore reintegrato; la prova della malattia contratta dal lavoratore e la prova della dipendenza di quest'ultima dal demansionamento.

Una volta stabilito il diritto del lavoratore a essere risarcito del danno biologico, occorre anche comprendere chi deve effettivamente farsene carico. Ovverosia: cosa accade se la quantificazione dello stesso non arriva al 6%, che è la soglia a partire dalla quale l'invalidità è indennizzabile dall'Inail?

Orbene, la Corte di cassazione si è occupata anche di tale aspetto: laddove il danno risulti essere inferiore all'area coperta dall'indennizzo previdenziale, il risarcimento deve essere posto totalmente a carico del datore di lavoro, senza possibilità di far valere, per qualsivoglia ragione, la circostanza che quest'ultimo risponderebbe del solo danno differenziale (ovverosia quello pari alla differenza tra il danno risarcibile in sede civilistica e l'importo già corrisposto dall'Inail).

Il lavoratore, in ipotesi come quella oggetto di esame, potrebbe avere astrattamente diritto anche al risarcimento del danno alla professionalità, da aggiungersi al danno biologico. A tal fine, tuttavia, è necessaria una specifica prova, che non può ritenersi insita nell'accertato demansionamento (e che nel caso di specie non era stata fornita).

Appare quindi opportuno porre in evidenza che tale ulteriore voce di danno risulta risarcibile laddove il lavoratore riesca a dimostrare, ad esempio, che l'inattività sia stata di ostacolo alla progressione della sua carriera o alla realizzazione delle proprie aspettative lavorative sulle quali aveva sino a quel momento investito le sue energie.

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