La Cassazione affronta il tema del licenziamento disciplinare di un dirigente medico, ma soprattutto chiarisce e ribadisce, con particolare rigore, i limiti strutturali del ricorso per cassazione. La Suprema Corte, senza entrare nel merito delle censure, dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e per l'inammissibile commistione tra violazione di legge e contestazione dell'accertamento in fatto, ribadendo che la Cassazione non può essere trasformata in un terzo grado di merito e che la valutazione delle prove, inclusa l'attendibilità dei testimoni, resta riservata al giudice di merito.
Fatto e giudizio di merito
La Sezione lavoro della Cassazione, con ordinanza 11 marzo 2026, n. 5483, si pronuncia su un licenziamento disciplinare intimato, in data 15 ottobre 2021, dalla azienda datrice a un dirigente medico; il recesso era stato motivato con la «manifesta violazione dei doveri professionali esigibili da un medico chirurgo con esperienza professionale pluriennale». La vicenda giungeva al Supremo Consesso all'esito di un procedimento instaurato ai sensi della legge n. 92 del 2012 e dopo una doppia decisione...


