La Cassazione torna sul tema della proporzionalità del licenziamento disciplinare, confermando l'illegittimità del recesso intimato a una lavoratrice che aveva rivolto espressioni offensive a un collega e gli aveva sputato in faccia nel parcheggio aziendale. Pur riconoscendo il disvalore della condotta, la Suprema Corte valorizza il contesto concreto dell'episodio, maturato nell'ambito dell'epilogo di una relazione privata tra i due dipendenti e preceduto da condotte insistenti e moleste del collega nei confronti della lavoratrice. La decisione conferma che la giusta causa non può essere desunta automaticamente dalla gravità astratta del fatto, ma richiede una valutazione complessiva della condotta, dell'elemento soggettivo, del contesto relazionale e dell'effettiva incidenza sul vincolo fiduciario.
I fatti di causa e la fase di merito
La Corte di cassazione, con l'ordinanza in commento, è tornata sul tema della proporzionalità del licenziamento disciplinare, confermando l'illegittimità del recesso intimato a una lavoratrice che, all'interno del parcheggio aziendale, aveva sputato in faccia a un collega, dopo avergli rivolto espressioni offensive.
La società datrice di lavoro aveva contestato alla dipendente di avere, presso il parcheggio aziendale, proferito espressioni ingiuriose nei confronti del predetto collega e di avergli...


