La Cassazione conferma l'accoglimento dell'azione di regresso dell'INAIL per un infortunio riconducibile all'obsolescenza del macchinario e alla mancata protezione degli organi in movimento. La decisione distingue la negligenza nell'esecuzione della prestazione dal rischio elettivo, caratterizzato da una scelta arbitraria del lavoratore estranea alle normali modalità dell'attività. Sul piano processuale, evidenzia inoltre la necessità di allegare tempestivamente e provare le circostanze invocate per ridurre la responsabilità datoriale, nonché di confrontarsi, nel ricorso per cassazione, con tutte le ragioni che sorreggono la decisione impugnata.
La controversia in commento trae origine dall'azione di regresso promossa dall'INAIL nei confronti del titolare di una ditta individuale, ritenuto responsabile di un infortunio occorso a un proprio dipendente. Il Tribunale di Brescia aveva accolto la domanda dell'Istituto, con decisione successivamente confermata dalla Corte d'appello della medesima sede.
Avverso tale pronuncia il datore di lavoro proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resisteva l'INAIL con controricorso.
Preliminarmente...


