01 gennaioDIRIGENTI MAGAZZINI GENERALI
IstitutoMalattia
Adempimento
Si concorda altresì, di modificare, a decorrere dall’1.1.2026, l’art. 16, comma 5 e successivi, come segue:
“Art. 16 - Trattamenti di infortunio e malattia da causa da servizio
5. Il datore di lavoro deve stipulare, a proprio carico e nell'interesse del Dirigente, una polizza contro gli infortuni sia professionali che extra-professionali che assicuri:
a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente causata da infortunio che non consenta la prosecuzione del lavoro, una somma pari a sei annualità della retribuzione di fatto;
b) in caso di invalidità permanente parziale, causata da infortunio, una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30.6.1965, n. 1124;
c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio, una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualità della retribuzione di fatto.
5 bis. A decorrere dall’1.1.2026, con riferimento alla tutela assicurativa di cui al punto b) del comma 5 del presente articolo viene fissato un limite minimo di invalidità pari al 3% ed una franchigia di tre punti percentuali per le invalidità superiori al 3% e fino al 10%, nel caso in cui esse derivino da infortunio extraprofessionale.
6. Agli effetti dei commi precedenti:
- infortunio: l’evento che, come tale, è previsto dalla legge sulla assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;
- malattia professionale: la malattia che sia compresa tra quelle indicate nella tabella annessa alla legge anzidetta;
- retribuzione: coacervo dei compensi di cui all’art. 36 del presente Contratto.
7. Con decorrenza 1.1.2022, è inserita nella Convenzione Pastore la garanzia contrattuale “Infortuni”, tramite idonea appendice, con una somma massima assicurata calcolata su una retribuzione annua stabilita convenzionalmente in euro 150.000,00. Pertanto, i datori di lavoro dovranno avere cura di attivare una copertura assicurativa integrativa a favore dei Dirigenti le cui retribuzioni di fatto risultino essere più elevate rispetto al suddetto valore convenzionale, per poter adempiere agli obblighi previsti dal comma 5 del presente articolo, anche con riferimento ad eventuali limiti ed esclusioni previsti nella Garanzia Infortuni Pastore che potrebbero non comportare l’automatico adempimento del dettato contrattuale”.
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