01 marzoCHIMICI FARMACEUTICI (PICCOLA INDUSTRIA)
IstitutoMalattia
Adempimento
Plastica e Gomma
Omissis
Conservazione del posto
Omissis
Per i casi di eccessiva morbilità resta fermo il diritto dell'azienda di avvalersi dell'art. 3 della L. n. 604/66. Superati i limiti di conservazione del posto il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata di 6-10 mesi, rinnovabile una sola volta e per un periodo non superiore a mesi sei, durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità a nessun effetto, considerando inoltre tale periodo neutro ai fini di quanto complessivamente previsto dal seguente articolo.
Omissis
Aggiungere nel testo contrattuale:
Per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della L. n. 68/99, considerata la maggiore fragilità e conseguente aumento del rischio di malattia, il periodo di conservazione del posto di lavoro, è aumentato di 90 giorni. Durante tale ulteriore periodo di conservazione del posto di lavoro non decorrerà la retribuzione e l'anzianità in riferimento ad ogni istituto.
Omissis
Trattamento economico
Entro i limiti di conservazione del posto sopra indicati, l'azienda riconoscerà ai lavoratori non in prova, il seguente trattamento economico complessivo, per l'insieme del comparto stesso:
Omissis
Appartenenti al gruppo C) di cui all'art. 11
Anticipazione, alle normali scadenze dei periodi di paga, delle indennità a carico dei competenti istituti a condizione che le anticipazioni non siano soggette a contributi assicurativi e previdenziali e che venga garantito il loro sollecito rimborso da parte degli Istituti interessati attraverso conguaglio od analogo sistema. Inoltre, l'Azienda corrisponderà un'integrazione della predetta indennità sino a raggiungere complessivamente l'importo netto della intera retribuzione normale di fatto nei primi 2, 3 o 4 mesi, rispettivamente nella ipotesi di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3); per il lavoratore assente per malattia, il trattamento economico ricomincia ex-novo in caso di malattia intervenuta dopo un periodo di [6] 4 mesi di calendario senza alcuna assenza per malattia.
Omissis
Nota a verbale
La riduzione del periodo di calendario per il ripristino del trattamento economico ex-novo decorre dal primo evento di malattia intervenuto successivamente alla data dell’1.3.2026.
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