01 gennaioDIRIGENTI COMMERCIO
IstitutoMalattia
Riferimenti
Adempimento
1. A decorrere dall’1.1.2026, all’art. 19 del C.C.N.L. 12.4.2023 viene aggiunto il seguente comma 4 bis:
4.bis. Per i dirigenti che, ai sensi dell’art. 1 della legge 18.7.2025, n. 106, usufruiscono del congedo non retribuito fino ad un massimo di 24 mesi, continuativi o frazionati, a causa dell’insorgere di malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari ad almeno il 74%, è dovuta, a totale carico del datore e per l’intero periodo di fruizione del congedo, la contribuzione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa Fasdac.
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