01 gennaioDIRIGENTI COMMERCIO
IstitutoMalattia
Riferimenti
Adempimento
Le Parti concordano, altresì, di modificare, a decorrere dall’1.1.2026, l’art. 18 come segue:
“Art. 18 - Malattia e infortunio
Il datore di lavoro deve stipulare, a proprio carico e nell'interesse del dirigente, una polizza contro gli infortuni sia professionali che extra-professionali, che assicuri, nelle modalità definite nei Contratti di assicurazione stipulati dall’Associazione Pastore, previsti dall’art. 28 comma 2, quanto segue:
a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente causata da infortunio che non consenta la prosecuzione del lavoro, una somma pari a sei annualità della retribuzione di fatto;
b) in caso di invalidità permanente parziale, causata da infortunio, una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30.6.1965, n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio, una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque annualità della retribuzione di fatto.
7 bis. A decorrere dall’1.1.2026, con riferimento alla tutela assicurativa di cui al punto b) del comma 7 del presente articolo viene fissato un limite minimo di invalidità pari al 3% ed una franchigia di tre punti percentuali per le invalidità superiori al 3% e fino al 10%, nel caso in cui esse derivino da infortunio extraprofessionale.
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